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Surrogazione del creditore nel legittimario pretermesso

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Viene attribuita dai Supremi Giudici particolare rilevanza all' "intermediazione" effettuata con l'azione di riduzione da parte dei creditori del legittimario pretermesso. Con la recente pronuncia n. 16623/2019 la Suprema Corte chiarisce appunto che i primi possono surrogarsi ai secondi che siano rimasti inerti in relazione alle proprie pretese. Aspetto indefettibile rimane comunque il fatto che l'azione di surrogazione non importa ex se l'acquisto da parte dei legittimari pretermessi della qualità di erede seppur le proprie ragioni risultano fondate.  

 I soci illimitatamente responsabili di una società semplice erano stati, nel caso in esame, ingiunti al pagamento di una somma di denaro a favore di una banca senza che gli stessi si fossero opposti. Rilevava la banca ricorrente che i soci erano legittimari pretermessi in quanto la madre con testamento olografo aveva istituito quale erede la di lei sorella. Le pretese creditorie della banca, però, erano rimaste inevase ed essa evidenziava il grave pregiudizio che per la stessa ne sarebbe derivato anche in considerazione del fatto che i debitori non si fossero attivati per tutelare le proprie posizioni in concomitanza con la lesione di legittima. Sulla base di queste ultime osservazioni veniva adito il Tribunale da parte della banca per ottenere la declaratoria di nullità o inefficacia del testamento olografo ma il Giudice di prime cure rigettava la richiesta per difetto di legittimazione attiva. Anche la Corte d'Appello sposava, poi, la stessa posizione ritenendo che l'azione di riduzione, nella sua formulazione di cui all'art. 557 c.c., non consentisse la surrogazione da parte dei creditori dei legittimari pretermessi rimasti inermi e che, dunque, solo questi ultimi potevano azionare le proprie pretese. Il ricorso per Cassazione, che veniva presentato dalla banca, censurava quest'ultima interpretazione.

Prima di affrontare tale questione la Corte rileva come vengono in ballo ben tre diversi interessi che vanno conciliati: l'autonomia del testatore, la libertà dei legittimari di accettare o meno l'eredità e le pretese patrimoniali dei di loro aventi causa. Con riguardo a quest'ultimo, aderendo ad una dottrina, la Suprema Corte osserva che è possibile intrecciare l'azione di surrogazione con quella di riduzione: poiché l'art. 557 c.c. fa riferimento anche agli aventi causa, si deve ritenere che anche soggetti diversi dai legittimari pretermessi possano esercitare i diritti patrimoniali (trasmissibili e cedibili) che ne derivano con esclusione di quelli invece che hanno contenuto personale (e perciò indisponibili). Ne deriva che la posizione dei creditori dei legittimari pretermessi può essere tutelata con l'azione di surrogazione qualora l'eredità sia "pura e semplice" e non avvenga con beneficio di inventario. Facendo inoltre leva sul disposto dell'art. 524 c.c., si afferma, inoltre, che la surrogazione ha effetto sugli aspetti patrimoniali dell'eredità e non importa automaticamente un riverbero nel senso di avvenuta accettazione della stessa. In definitiva l'azione di surrogazione può essere esperita verso i destinatari delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, nonché avverso i legittimari pretermessi i quali potranno acquistare la qualità di eredi solo esperendo l'azione di riduzione.  

 

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