Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Quando il "bamboccione" è un avvocato, SC: "Non ha diritto ad esser mantenuto da genitori ma..."

Ci siamo recentemente occupati, commentando una recentissima sentenza della Suprema Corte, del diritto o meno dei figli ad essere mantenuti dai genitori, anche quando maggiorenni, a causa della impossibilità di reperire una qualsiasi occupazione, così come di una sentenza del giudice di merito
che tale diritto ha posto in discussione, affermando, più o meno, che una volta compiuti i 40 anni di età, nessuno può gravare sul portafoglio di papà e mamma, a prescindere dal reperimento di un impiego, e naturalmente fatti salvi gli obblighi di solidarietà anche parentale a tutela di soggetti che versano in particolari condizioni psicofisiche.



Insomma, l´automatismo, in verità molto più diffuso nella credulità popolare di quando sia fondato in diritto e suffragato dalla giurisprudenza, alla cui stregua i "bamboccioni" devono comunque essere mantenuti dai propri genitori, è stato recentemente posto in discussione da una pluralità di arresti giurisprudenziali che hanno affermato il principio posto, quello riassumibile in un principio di responsabilità.

Un principio che, con la sentenza che adesso commentiamo, è stato ulteriormente affermato dalla Suprema Corte anche per gli avvocati che, una volta abilitati, e quindi pienamente entrati in un sistema che consente loro di inserirsi nel mercato del lavoro e produrre reddito, comunque ben potendo badare alle proprie esigenze materiali e di vita, non hanno diritto, così hanno affermato gli "Ermellini" del palazzaccio, ad essere mantenuti dai propri genitori, nè possono utilmente addurre generiche scusanti di qualsiasi genere, ivi compresa la paralisi del mercato del lavoro o la crisi della avvocatura, naturalmente sempre che ne sia provata l´autosufficienza economica anche se limitata.



Questo, in sintesi, quanto affermato dai supremi Giudici di Cassazione, Sezione VI Civile, con la recentissima Ordinanza 05 marzo 2018 n. 5088, con la quale, ancor più in particolare, è stato affermato il principio in base al quale gli avvocati iscritti all´albo, anche i più giovani, non possono fare affidamento economico sulla famiglia di origine, dal momento in cui si abilitino e ne venga provata l´autosufficienza economica.

Di tale indipendenza e stabilità economica può essere data prova dall´interessato anche in via presuntiva, mediante l´allegazione di circostanze di fatto da cui desumere l´estinzione dell´obbligazione dedotta in giudizio.



In questa prospettiva gli Ermellini hanno dunque accolto il ricorso presentato dal padre di un giovane avvocato abilitato che aveva visto respingere dai Collegi di merito le propria richiesta volta alla revoca o alla riduzione dell´assegno di mantenimento regolarmente versato al figlio.

In tali fasi i giudici - chiamati a rispondere all´interrogativo se spetta il mantenimento al figlio anche a seguito dell´iscrizione all´albo professionale - hanno risposto facendo riferimento ai principi giurisprudenziali susseguitasi in ordine al travagliato tema del raggiungimento dell´indipendenza economica che fa venir meno il contributo del genitore precisando come i genitori sono tenuti a mantenere i figli fino a quando questi non siano in grado di autodeterminarsi economicamente e che l´iscrizione all´albo professionale forense non dimostra di per sé alcuna titolarità reddituale tale da garantire stabilità economica.

I Giudici hanno dunque chiarito come il padre richiedente la modifica o revoca dell´assegno di mantenimento in favore del figlio debba dare prova della raggiunta autosufficienza economica o della circostanza che il mancato svolgimento di un´attività produttiva di reddito dipenda da un atteggiamento di totale inerzia del giovane nella ricerca di un´occupazione.

Tale prova, come accennato, e come rilevato nel caso de quo dai Giudici di Cassazione, può essere raggiunta anche tramite presunzione essendo comunque il diritto del figlio circoscritto in termini temporali e di contenuti.



Il genitore secondo i Giudici di Piazza Cavour, nel caso di specie, non aveva fornito alcuna prova circa la sussistenza di uno dei presupposti legittimanti la cessazione dell´obbligo di mantenimento, solo perché tale prova presuntiva, che il padre avrebbe potuto fornire a seguito dell´accoglimento dell´istanza di informativa sui conti correnti e depositi bancari del figlio, era stata erroneamente ritenuta meramente esplorativa dai precedenti giudicanti.

La Corte di Cassazione, da parte sua, ha invece ritenuto fondamentale questa ricerca ai fini della prova e condividendo la tesi difensiva esposta del padre ha quindi inteso come illegittimamente disattesa la richiesta di informativa formulata dallo stesso con conseguenziale accoglimento del ricorso straordinario ex art. 111 Costituzione, dando in tal modo al padre la possibilità di assolvere all´onere probatorio.

Nel caso in esame inoltre, la Corte d´appello - hanno rilevato i supremi Giudici - non aveva correttamente valutato l´impatto del superamento dell´esame di abilitazione ed il fatto che l´avvocato continuasse a frequentare lo studio del fratello.

Da qui la decisione di accoglimento della domanda del ricorrente tramite la cassazione del decreto impugnato, ed il rinvio alla Corte d´appello, in diversa composizione, per il rinnovo del giudizio di merito.
Documenti allegati
Dimensione: 15,18 KB

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Farsi male in palestra o in un impianto sportivo, ...
Giorgio Lattanzi eletto presidente della Corte Cos...

Cerca nel sito