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Utilizzabili in processo penale registrazioni effettuate durante colloquio tra privati

I Giudici della Quinta Sezione Penale della Cassazione, con Sentenza 14 aprile 2016, n. 15627, hanno ribadito la utilizzabilità ai fini processuali della registrazione di un colloquio effettuata dalla parte offesa avvenuto con l´autore del reato.
I giudici della Cassazione sono stati chiamati ad esprimersi a seguito di un ricorso proposto dall´imputato avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello che lo aveva condannato per il reato di lesioni volontarie in danno reciproco. Secondo la tesi difensiva del proponente il ricorso in Cassazione, i giudici della Corte territoriale avrebbero dovuto dichiarare non utilizzabile la registrazione effettuata del colloquio verificatosi tra la parte offesa ed uno degli imputati, in quanto l´iniziativa di procedere alla registrazione era stata assunta da uno solo dei partecipanti al colloquio senza che l´altro fosse stata messa a conoscenza.
Tale tesi non è stata condivisa dai Giudici della Cassazione che hanno affermato la piena legittimità della registrazione e quindi della sua utilizzabilità in sede processuale. Infatti i Giudici hanno affermato che la registrazione in quanto prova documentale seppure realizzata con l´ausilio dell´attività di un investigatore privato, poteva trovare ingresso nella fase processuale senza alcuna preventiva autorizzazione della A.G. per come sosteneva la difesa dell´imputato. (Si consulti anche Cass. Sez. 6 n. 31342 del 16.3.2011 rv 250534).
Sentenza allegata
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