Tempo di dichiarazione dei redditi ma non ancora di diritto (pieno) allo studio. Solo una piccola parte delle spese universitarie sostenute dai propri figli può essere detratta. Ecco cosa, come e quanto valgono questi benefici in una sintetica guida da leggere attentamente per non perdere almeno questo.
Il costo, relativo a tasse e contributi, sostenuto per la frequenza di un corso di laurea in una università pubblica, è detraibile senza alcuna limitazione nella misura del 19% di quanto deliberato dall´ateneo statale di appartenenza.
Vi rientrano, oltre alle tasse di immatricolazione e iscrizione (anche per gli studenti fuori corso), le spese sostenute per:
le soprattasse di esami di profitto e laurea;
la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea;
la frequenza dei tirocini formativi attivi nelle facoltà universitarie o nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
La detrazione, per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi 2017, spetta per le spese sostenute nel 2016, anche se riferite a più anni.
La circolare 7/E/2017 ha puntualizzato che non sono invece ammesse le spese per l´acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, nonché quelle per viaggi, vitto e alloggio. Ma potrebbe esserci ripensamento dell´Amministrazione finanziaria circa le spese di vitto, ammettendole al beneficio fiscale al pari di quanto avviene per l´istruzione di livello non universitario. In tema di alloggio, poi, per gli studenti universitari fuori sede (in Italia e all´estero in uno dei Paesi Ue) opera la detrazione dei canoni di locazione in base alle condizioni previste dalla lettera 1-sexies dell´articolo 15 del Tuir.
Oltre alle spese per la frequenza di corsi universitari ordinariamente intesi – e salvo quanto verrà evidenziato più avanti in relazione alle università private italiane e straniere - sono ammesse in detrazione anche quelle sostenute per la frequenza:
dei corsi universitari di specializzazione; di perfezionamento (circolare 122/E/1999);
di master universitari;
di corsi di dottorato di ricerca (risoluzione 11/E/2010);
di istituti tecnici superiori;
di nuovi corsi istituiti, ex Dpr 212/2005, nei Conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati (i corsi del precedente ordinamento sono equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria).
Non sono, invece, detraibili le spese di iscrizione a istituti musicali privati (circolare 20/E/2011).
Se la frequenza dei corsi citati avviene in una università privata, la spesa complessivamente detraibile non potrà essere superiore all´importo stabilito annualmente con decreto Miur (per il periodo d´imposta 2016, Redditi/730 2017, si veda la tabella del Dm 993/2016),differenziato per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l´ateneo nel quale è presente il corso di studio. Le spese per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche (purché riconosciute con decreto ministeriale) possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all´area tematica del corso e, per l´individuazione dell´area geografica, alla regione in cui ha sede legale l´università (circolare 18/E/2016).
Al limite di spesa considerato (nel quale è compresa l´imposta di bollo) va sommata la tassa regionale per il diritto allo studio (articolo 1, comma 4, decreto Miur). Lo stesso Dm individua, su tre zone geografiche, l´ammontare massimo di spesa detraibile relativa ai corsi post-laurea , di dottorato, di specializzazione, master di I e II livello (peraltro in relazione a questi ultimi, dal 2015 è sufficiente che siano attivati da istituti universitari). Il limite determinato dal decreto del Miur include altresì la spesa sostenuta per il test di ammissione. Lo studente che abbia sostenuto più test di ammissione a università non statali senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.
Infine, il costo per la frequenza di corsi universitari all´estero, sul quale calcolare la detrazione, va individuato nell´importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (circolare 18/E/2016).
di Alfredo Calvano e Attilio Calvano. Fonte: Sole24ore 8.5.17