La Suprema Corte di Cassazione sezione VI Civile – 1, con la recentissima ordinanza n. 10927 del 2018, rispondendo ad un interrogativo oggi molto frequente, precisa come il coniuge assegnatario della casa coniugale sia obbligato al pagamento delle spese relative all´abitazione assegnata comprese quelle sostenute per l´utilizzazione delle cose comuni poste a servizio dell´abitazione familiare (ad esclusione del solo pagamento del canone).
Nel caso "de quo" il Giudice di "prime cure" riteneva che le parti fossero tenute a pagare il debito tributario insorto in via solidale per il periodo precedente alla separazione, e che per il periodo successivo fosse unica obbligata la coniuge assegnataria ed effettiva utilizzatrice dell´immobile; tuttavia, dichiarava il credito Tarsu vantato dall´ex marito compensato con il maggior credito vantato dalla donna a titolo restitutorio per le spese da quest´ultima sostenute per il pagamento delle utenze domestiche, e lo condannava a pagare la differenza rideterminando in diminuzione l´importo allo stesso dovuto.
Avverso tale sentenza quest´ultimo adisce in giudizio l´ex coniuge, chiamando il Supremo Collegio a dirimere la controversia, sul presupposto che il Tribunale avesse commesso un errore nello stabilire la detta compensazione di fronte alla, da lui supposta, insussistenza del credito restitutorio vantato dalla ex coniuge in relazione alle somme dalla stessa sborsata per il pagamento delle utenze domestiche dell´abitazione coniugale.
I Giudici di Piazza Cavour sottolineano che la gratuità dell´assegnazione dell´abitazione ad uno dei coniugi si riferisce in maniera esclusiva all´uso dell´abitazione medesima, a fronte del quale non è previsto il versamento di alcun corrispettivo, mentre per quello che riguarda il pagamento delle spese collegate all´uso dell´immobile le stesse sono a carico del coniuge assegnatario anche se in riferimento alle spese per le utenze domestiche affrontate nella fase precedente alla separazione non è previsto alcun diritto al rimborso, dovendosi ricondurre le stesse ai bisogni della famiglia in ossequio al principio della solidarietà coniugale.
Nel caso che occupa i Supremi Giudici, dunque, le spese precedenti alla separazione essendo state sostenute da entrambi i coniugi per i fabbisogni della famiglia, in osservanza del principio di contribuzione di cui all´articolo 143 del codice civile, non possono essere rimesse successivamente in discussione riguardando il contenzioso post - coniugale gli assetti patrimoniali successivi alla separazione e al divorzio.
In accoglimento del ricorso, essendosi i Giudici di legittimità discostati dai detti principi, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio al Tribunale di Palermo.
Si allega Ordinanza.
Alessandra Garozzo
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