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Sostegni alle famiglie e alla natalità: tutte le agevolazioni dell’INPS

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Inquadramento sistematico: al fine di incentivare la natalità e fornire aiuto alle famiglie, la legge prevede alcune agevolazioni, erogate dall'Inps secondo le previsioni di spesa indicate in ciascuna legge di bilancio.

Con la legge di bilancio 2019 è stata sospesa l'erogazione del voucher baby sitting o asili nido, un contributo di 600 euro mensili, previsti per il pagamento di asili nido o baby sitting, concesso a tutte le lavoratrici madri (dipendenti e autonome) che, che consisteva nella possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, in alternativa al congedo parentale e al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, un voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di 6 mesi.

Le prestazioni attualmente vigenti sono il bonus mamma domani, il bonus bebè, il bonus asilo nido e il contributo per forme di assistenza domiciliare.

Bonus mamma domani: denominato anche premio alla nascita, è un contributo pari ad euro 800, corrisposto dall'INPS in un'unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato; il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del TUIR. 

La domanda va presentata all'INPS (attraverso il portale dell'istituto o chiamando il contact center o recandosi ai Patronati) dalla futura madre – cittadina italiana, comunitaria o non comunitaria, regolarmente presente e residente in Italia –  al compimento del settimo mese di gravidanza o alla nascita, adozione o affidamento preadottivo e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell'evento (nascita, adozione o affidamento).

Nella domanda occorre indicare la data presunta del parto, allegando la certificazione sanitaria rilasciata dal medico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN); qualora il parto sia già avvenuto, la madre dovrà autocertificare la data del parto e le generalità del bambino (codice fiscale); nel caso di adozione o affidamento è necessario indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati presenti nel provvedimento di adozione o affidamento emesso dell'autorità competente o, in alternativa, è possibile allegare copia digitalizzata del provvedimento stesso al fine di consentire l'individuazione dei citati elementi.

Il bonus è riconosciuto anche alla mamma che, compiuto il settimo mese di gravidanza, non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un'interruzione della stessa; in questo caso, la domanda dovrà essere corredata della documentazione comprovante l'evento.

Nel caso di abbandono o affidamento esclusivo al padre, decadenza della potestà genitoriale o decesso della madre, il padre potrà presentare direttamente la domanda con le stesse modalità previste sopra. 

Bonus bebè: è un assegno mensile destinato alle famiglie per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 con un ISEE non superiore a 25.000 euro. La misura dell'assegno, di durata annuale, è pari a 1.920 euro annui nel caso in cui l'ISEE minorenni sia inferiore ai 7.000 euro; se l'ISEE minorenni è compreso tra 7.000 euro e 25.000 euro annui, la misura è di 960 euro; l'importo è aumentato del 20% in caso di secondo figlio. Se nel corso dell'anno in cui viene erogato il beneficio il reddito dovesse superare tali parametri, l'erogazione dell'assegno viene meno.

L'assegno viene corrisposto ogni mese fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione o affidamento preadottivo.

La domanda va presentata all'Inps, con le consuete modalità, entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare ( se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda); il genitore richiedente il beneficio deve essere convivente con il figlio.

In caso di nascita o adozione di due o più minori, ad esempio parto gemellare o di ingresso in famiglia gemellare, occorre presentare una domanda per ciascun minore.

Bonus asili nido: è un intervento normativo a sostegno del reddito delle famiglie, alle quali spetta, per i figli nati dal 1° gennaio 2016, un contributo di massimo 1.500 euro, da utilizzare per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati (Contributo asilo nido).

Il Contributo asili nido è riconosciuto per frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (le strutture devono aver ottenuto l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento da parte dell'ente locale competente); sono escluse dal rimborso le spese sostenute per ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, ecc.

L'importo massimo riconosciuto, pari ad euro 1.500, è suddiviso su 11 mensilità (ciascuna rata, quindi, non può superare gli euro 136,37), erogate con cadenza mensile direttamente al genitore beneficiario che ha sostenuto il pagamento. 

La domanda va presentata all'INPS (attraverso il portale dell'istituto o chiamando il contact center o recandosi ai Patronati) entro il 31 dicembre di ciascun anno dal genitore del bambino che vuole usufruire del servizio; il richiedente deve essere il genitore che sostiene l'onere del pagamento della retta.

Nella domanda vanno indicati: la denominazione e il codice fiscale della struttura, se l'asilo nido è pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal caso, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo, le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre dell'anno di presentazione, per le quali intende ottenere il beneficio.

Bisogna allegare la documentazione che dimostra il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l'iscrizione o comunque l'avvenuto inserimento in graduatoria del bambino. Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento.

Contributo per forme di assistenza domiciliare: è un intervento normativo a sostegno del reddito delle famiglie, alle quali spetta, per i figli nati dal 1° gennaio 2016, un contributo di massimo 1.500 euro, da utilizzare per forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche (Contributo per forme di assistenza domiciliare).

Il Contributo viene erogato in un'unica soluzione direttamente al genitore richiedente e non è cumulabile con le detrazioni fiscali previste in caso di frequenza di asili nido.

La domanda va presentata all'INPS (attraverso il portale dell'istituto o chiamando il contact center o recandosi ai Patronati) entro il 31 dicembre di ciascun anno dal genitore del bambino che vuole usufruire del servizio; il richiedente deve coabitare con il figlio e avere dimora abituale nello stesso comune.

Per accedere al bonus per forme di assistenza domiciliare, bisogna allegare alla domanda un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l'intero anno di riferimento, l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

 

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