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Sospensione esecuzione pena pecuniaria, competenza è del Trib. di Sorveglianza

È funzionalmente competente ad adottare provvedimenti, anche sospensivi, della pena pecuniaria il Giudice di Sorveglianza e non il Tribunale dell´esecuzione qualora il ricorrente sia stato ammesso alla misura alternativa dell´affidamento in prova al servizio sociale.
 
FATTO
Con la sentenza n. 18720 ud. 12/12/2017 - deposito del 02/05/2018, la Corte di Cassazione interviene a chiarire l´ambito di competenza funzionale del Tribunale di Sorveglianza rispetto al giudice dell´esecuzione, in caso di richiesta di sospensione degli effetti esecutivi della pena pecuniaria in attesa dell´esito positivo dell´affidamento in prova ai servizi sociali.
Con il rito alternativo dell´applicazione della pena su richiesta al ricorrente era stata applicata la pena detentiva congiuntamente a quella pecuniaria.
Tuttavia, mentre con l´ammissione alla misura alternativa dell´affidamento al servizio sociale è consentito al reo espiare la pena detentiva inflitta fuori dal carcere, non viene sospesa l´esecutività della sanzione pecuniaria, che, medio termine, può essere posta in esecuzione.
Una volta ammesso alla misura alternativa, dunque, il ricorrente adiva il giudice dell´esecuzione affinché disponesse la sospensione dell´esecuzione della pena pecuniaria che, stante le sue condizioni economiche, sarebbe comunque stata estinta al momento dell´accertamento dell´esito favorevole del servizio sociale.
L´art. 47 co. 12 ord. pen. dispone infatti che "L´esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l´interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa."
Il giudice dell´esecuzione rigettava tale richiesta poiché riteneva che così, surrettiziamente, l´istante avrebbe ottenuto un´anticipazione, non prevista degli effetti del suddetto articolo, i cui provvedimenti erano comunque di competenza del Tribunale di Sorveglianza.
Proponeva ricorso per Cassazione l´imputato ritenendo che con tale pronuncia il Giudice dell´esecuzione avesse violato 665 e 676 c.p.p. in relazione proprio a detto comma della legge sull´ordinamento penitenziario.
L´art. 665 c.p.p. prevede infatti la competenza generalizzata sull´esecuzione di un provvedimento sanzionatorio in favore del giudice che lo ha deliberato.
Il successivo art. 676 c.p.p. definisce le competenze del giudice dell´esecuzione, tra cui vi è anche quella di dichiarare l´estinzione della pena, quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all´affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate.
Il giudice dell´esecuzione, in applicazione delle sue competenze in tema di sospensione del titolo esecutivo, avrebbe quindi la competenza per prevenire l´ingiusto e irreparabile nocumento che avrebbe subito il condannato, che avrebbe potuto vedere estinta l´applicazione della pena pecuniaria solo all´esito dell´affidamento in prova.
In via subordinata il ricorrente lamentava anche l´incostituzionalità degli artt. 665 e 676 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. poiché non prevedevano che il giudice dell´esecuzione potesse sospendere l´esecuzione della pena pecuniaria nei casi di ammissione all´affidamento in prova al servizio sociale.
Una tale lacuna violerebbe il principio di rieducazione della pena determinando una ingiustificata disparità di trattamento in favore di coloro rispetto ai quali non fosse stata disposta la riscossione della sanzione pecuniaria pendente la misura alternativa dell´affidamento al servizio sociale.
La Corte non ha ritenuto di aderire alla ricostruzione del ricorrente per le seguenti motivazioni.
MOTIVAZIONI
Afferma preliminarmente la Corte che, a seguito dell´affidamento in prova al servizio sociale, le vicende concernenti l´esecuzione della misura alternativa e quelle che concernono l´esecuzione della pena pecuniaria sono di competenza esclusiva del Tribunale di Sorveglianza.
Peraltro, rileva come l´intervento richiesto sia di natura interlocutoria e sospensiva e, secondo i principi generali in materia cautelare, non possa che essere rimesso alla conoscenza del giudice che si troverà a decidere della estinzione della pena ai sensi del co. 12 dell´art. 47 ord. pen.
Inoltre le modalità di esecuzione della pena pecuniaria sono di norma sottratte, ai sensi dell´art. 660 c.p.p., alla competenza del giudice dell´esecuzione e sono rimesse a quello di sorveglianza.
È il magistrato di sorveglianza, ad esempio, che valutate le condizioni economiche del condannato, rectius il suo stato di insolvenza, dispone una rateazione della esecuzione della pena.
Nel caso di specie, peraltro, la competenza funzionale del Tribunale di Sorveglianza è confermata dal fatto che i provvedimenti da assumere all´esito della misura alternativa dell´affidamento al servizio sociale dipendono sempre da tale giudice, competente rispetto alla valutazione del percorso riabilitativo del condannato.
Solo la magistratura di sorveglianza, infatti, potrà valutare se e quando saranno stati raggiunti i risultati estintivi dei quali si chiede l´anticipazione, in modo da poter salvaguardare al meglio le esigenze di disagio economico, anticipatamente prospettate, in fase ancora di esecuzione della misura.
Si pongono quindi tre possibili esiti a fronte della sua richiesta.
In caso prognosi negativa dell´esecuzione della misura problema della tutela cautelare è escluso ex se.
Allo stesso modo il problema non si porrà qualora non paiano configurabili le condizioni di disagio economico richieste per la remissione del debito ai sensi del co. 12 dell´art. 47 ord. pen. Tale valutazione, peraltro, non deve solo essere compiuta con riguardo all´entità della pena, ma anche e soprattutto alla possibilità di una rateazione ai sensi dell´art. 660 c.p.p.
Viceversa, nell´ipotesi in cui, sebbene in via cautelare, sia possibile formulare una prognosi positiva circa la concessione del beneficio di estinzione anche della pena pecuniaria, spetterà comunque al Tribunale di Sorveglianza, disporre l´adozione delle misure opportune per la salvaguardia dei diritti del ricorrente.
Di talché, la Corte conclude annullando senza rinvio l´ordinanza impugnata del Giudice per le Indagini Preliminari per incompetenza funzionale ad assumere provvedimenti che entrassero nel merito della valutazione della sospensione della pena pecuniaria in pendenza della misura alternativa della ammissione al servizio sociale, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza per l´indagine nel merito della vicenda.
Dott.ssa Giulia Zani
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