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Solo ad architetti interventi su edifici vincolati: qui Sentenza Cassazione e commento

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con Sentenza 29.2.2016, n. 3915, decidendo sul ricorso proposto da ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VERONA, ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA, in persona dei rispettivi Presidenti, contro CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI e MINISTERO DEI BENI CULTURALI E DEL TURISMO.
La Sentenza in commento ha preso le mosse dall´appello al Consiglio di Stato, proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali, avverso la sentenza del TAR del Veneto 15 novembre 2007, n. 3630, con cui era stato accolto il ricorso proposto da un ingegnere e dall´Ordine degli ingegneri di Verona e Provincia e per l´effetto era stato disposto l´annullamento del provvedimento con cui la competente Soprintendenza aveva negato il subentro dell´ingegnere ricorrente nella direzione di alcuni lavori da realizzarsi su un immobile sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma della L. 8 ottobre 1997, n. 352, art. 1).
Anche alcuni Ordini degli ingegneri della Regione Veneto (l´Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia ed altri) avevano, a loro volta, proposto appello avverso la sentenza del TAR del Veneto 25 novembre 2008, n. 3651, con cui era stato respinto il ricorso da essi proposto avverso il bando e il disciplinare di gara per l´affidamento del servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di restauro e recupero funzionale di alcuni immobili sottoposti a vincolo.
Pronunciando sugli appelli riuniti, il Consiglio di Stato, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 9 gennaio 2014, aveva da un lato accolto l´appello del Ministero (respingendo il ricorso di primo grado dell´ingegnere originariamente ricorrente e dell´Ordine degli ingegneri di Verona e Provincia), e dall´altro rigettato l´impugnazione proposta dagli Ordini degli ingegneri delle Province di Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo e Belluno.
Il Consiglio di Stato aveva premesso che, con riguardo alla riserva ai soli architetti (e non anche agli ingegneri civili) degli interventi professionali sugli immobili di pregio storico-artistico, ai sensi del R.D. n. 2537 del 1925, art. 52, comma 2, la giurisprudenza amministrativa escludeva la sussistenza di profili di incompatibilità con i pertinenti dettami del diritto dell´Unione europea.
Secondo il Consiglio di Stato, il citato art. 52 non era suscettibile di determinare, in danno degli ingegneri italiani, un fenomeno di discriminazione alla rovescia.
Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato l´Ordine degli ingegneri della Provincia di Verona e l´Ordine degli ingegneri della Provincia di Venezia hanno proposto ricorso, con atto notificato il 9, il 15 ed il 16 luglio 2014, sulla base di tre motivi.
Il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori ha resistito con contro ricorso.
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha depositato un atto di costituzione al solo fine dell´eventuale partecipazione all´udienza di discussione.
La Sentenza delle Sezioni Unite
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, sulla base del seguente iter:
-Nessun rifiuto od omissione di giurisdizione è riscontrabile nella specie.
Gli stessi ricorrenti non si dolgono che il giudice amministrativo si sia rifiutato di erogare la richiesta tutela per l´affermata estraneità alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice della domanda proposta. Essi lamentano, piuttosto, che il giudice amministrativo, nell´esaminare la domanda, l´abbia rigettata per un errore interpretativo, non avendo riconosciuto la sussistenza di un´ipotesi di discriminazione alla rovescia indotta dalla possibilità di circolazione in Italia di professionisti provenienti da altri Stati membri, in possesso di titoli analoghi a quello italiano di ingegnere in ingegneria civile. I ricorrenti contestano la legittimità del concreto esercizio delle funzioni giurisdizionali attribuite al giudice amministrativo, e quindi finiscono in realtà per sollecitare un sindacato per violazione di legge. Le doglianze articolate non attengono alla corretta individuazione dei limiti esterni della giurisdizione, ma investono un vizio del giudizio concernente il singolo e specifico caso.
La decisione del Consiglio di Stato - là dove per un verso nega che la normativa italiana che riserva ai soli architetti i lavori riguardanti gli immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico, violi il principio di parità di trattamento; e, per l´altro verso, esclude che per effetto della direttiva n. 85/384/CEE sul reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell´architettura, si assista ad un accesso indiscriminato alla professione di architetto degli ingegneri non italiani e ad un corrispondente rischio di discriminazioni a rovescio per gli ingegneri civili italiani - resta pur sempre iscritta, e circoscritta, entro l´orbita della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, i cui eventuali errori di diritto non possono essere censurati in questa sede, non essendo rinvenibile una aprioristica affermazione nel senso della impossibilità di assicurare la richiesta tutela per ragioni di sistema attributivo.
- Non appare in particolare riscontrabile il denunciato vizio di "abnormità della decisione" per "radicale stravolgimento delle norme di riferimento", discendente da quella che viene prospettata come una "modificazione" del contenuto della direttiva e della "lettura offertane dalla Corte di giustizia". La decisione, impugnata, del Consiglio di Stato segna semmai un mutamento di prospettiva "interno" rispetto all´ordinanza di rinvio alla Corte di giustizia: mentre con questa il Consiglio di Stato domandava appunto se era possibile richiedere alle persone munite di un titolo rilasciato da un altro Stato membro che consente l´esercizio delle attività rientranti nel settore dell´architettura di sottoporsi, per quanto riguarda le attività riservate dal regio decreto ai soli architetti, ad una specifica verifica della loro idoneità professionale; con la sentenza che ha definito il giudizio di appello lo stesso giudice amministrativo ha escluso che gli effetti indiretti della direttiva siano suscettibili di determinare, dato l´esiguo numero di eccezioni, il denunciato rischio di discriminazioni ai danni degli ingegneri civili italiani.
- Non è neppure configurabile il lamentato eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservata al legislatore. Esso sussiste solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un´attività di produzione normativa che non gli compete (Sez. Un., 1 febbraio 2016, n. 1840); non quando, come nella specie, il Consiglio di Stato si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, attraverso il coordinamento sistematico delle disposizioni pertinenti alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia intervenuta a chiarire, su sollecitazione degli stessi giudici nel processo a quo, la portata della direttiva comunitaria applicabile.
- Priva di rilevanza, e quindi inammissibile per astrattezza, la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia formulata dai ricorrenti. Essa, infatti, non solo postula che si sia in presenza di una decisione anomala o abnorme, che invece non è dato qui riscontrare; ma anche presuppone una diversità di ambito e di ampiezza del sindacato delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato, a seconda che entrino in gioco situazioni aventi, o non aventi, copertura comunitaria, diversità che invece non è configurabile, essendo al contrario la giurisprudenza di queste Sezioni Unite ferma nella ricostruzione unitaria degli errores significativi di un eccesso di potere giurisdizionale e nell´escludere che la violazione del diritto o l´errore interpretativo, quale che sia la fonte coinvolta, valga, di per sè, ad integrare un superamento delle attribuzioni del giudice amministrativo.
Da qui il rigetto del ricorso.




 

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