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Richiesta imputato differimento udienza riesame, Tribunale non può sindacare qualità ragioni

Lo ha stabilito, con la Sentenza n. 12556, resa in esito all´udienza del 3 marzo 2016 e depositata il 24 marzo 2016, la Sezione Sesta Penale della Suprema Corte di Cassazione, affermando che in caso di richiesta dell´imputato di differimento dell´udienza di riesame per "giustificati motivi", ai sensi dell’art. 309, comma 9 bis, cod. proc. pen., il Tribunale non ha un potere di apprezzamento della qualità delle ragioni addotte che vada oltre la verifica della sussistenza dei motivi, dovendosi limitare ad accertare se questi siano indicati, se siano attinenti ad esigenze di difesa sostanziale e che non siano meramente pretestuosi.
In allegato Sentenza

 

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