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Esami avvocato, mancata ammissione: Consiglio Stato su giudice competente

Questo il tema al centro della recente Ordinanza n. 1020, depositata il 14.3.2016 dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato.
Il giudice d´appello ha esaminato il ricorso n. 244 del 2016, proposto da un laureato in Giurisprudenza che aveva con esso impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio gli atti relativi all´esame di
abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2014, da lui sostenuto e conclusosi con giudizio di non ammissione alle prove orali.
Il T.A.R., aderendo all´eccezione sollevata dalla difesa erariale, si era dichiarato territorialmente incompetente individuando quale giudice competente il T.A.R. di Napoli, in quanto in quella circoscrizione aveva sede la Corte d’appello presso cui aveva operato la Commissione esaminatrice.
Senonché, a seguito della riassunzione del giudizio, anche il T.A.R. campano, dubitando della propria competenza, aveva sollevato regolamento di competenza ex art. 15, comma 5, c.p.a. reputando trasmettendo gli atti al Consiglio di Stato.
In particolare, il T.A.R. aveva evidenziato che, avendo il ricorrente impugnato anche il verbale della Commissione centrale di individuazione dei criteri di valutazione degli elaborati, la competenza avrebbe dovuto radicarsi in capo al T.A.R. del Lazio, in considerazione della natura di atto generale del verbale della Commissione centrale.
Ciò, in quanto il comma 4-bis dell’art. 13 c.p.a., una volta stabilito che la competenza territoriale individuata per l’atto impugnato determina l’attrazione dell’atto presupposto eventualmente con esso censurato, fa eccezione a tale regola nel caso in cui detto atto rientri nella categoria degli atti generali.
Il Collegio, così investito, ha ritenuto competente per l´intero giudizio il T.A.R. della Campania.
Il giudice d´appello ha quindi condiviso in pieno la conclusione cui era pervenuto, declinando la propria competenza, il T.A.R. del Lazio, ritenendo l´atto della Commissione centrale non assimilabile agli atti generali sopra menzionati.
Stabilendo, in particolare, che nell’ambito della procedura di esame per l’abilitazione alla professione di avvocato, la determinazione dei criteri e parametri di valutazione da parte della
Commissione centrale ha natura meramente endo procedimentale per cui non è possibile ipotizzare né uno spostamento né una frammentazione della competenza a cagione dell’impugnazione di atti privi di rilevanza esterna compresi nell´ambito dell´unico procedimento amministrativo definito col provvedimento finale oggetto della principale azione di annullamento (mancata ammissione del candidato agli esami scritti).
Mentre, la previsione di cui all´art. 13 comma 4-bis c.p.a. deve intendersi limitata agli atti “generali” dotati di rilevanza esterna o comunque legati da un rapporto di presupposizione con gli atti applicativi.
In allegato Ordinanza
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