I Giudici della IV Sezione Penale della Cassazione con la sentenza, n. 28246 del 7 luglio 2016, hanno affermato il principio in base al quale il conducente responsabile di un sinistro stradale che abbia provocato feriti che hanno avuto necessità di cure sanitarie, se in caso di imperizia dei medici sono arrivati al decesso, lo stesso deve rispondere di omicidio colposo.
Infatti nel caso di specie i Giudici hanno respinto le tesi difensive dell´imputata, sostenendo che comunque la accertata responsabilità dei medici, che hanno operato con imperizia, fino a causare la morte della persona ferita a seguito del sinistro stradale, non poteva da sola essere causa di esonero di responsabilità a carico del conducente. Infatti era stato parimenti accertato che comunque il sinistro era stato provocato per inosservanza delle regole sulla circolazione stradale da parte del conducente concretizzandosi così quel nesso eziologico previsto dalla legge tra la condotta e l´evento della morte.
I giudici hanno avuto modo di chiarire richiamando "la teoria del rischio", che in questi casi la responsabilità dell´autore della condotta (conducente) è comunque da affermare in quanto la violazione delle regole sulla circolazione stradale, non ha rappresentato una semplice occasione per il verificarsi dell´evento finale della morte, ma un vero e proprio rapporto causale. Diversamente, nel caso in cui il decesso fosse stato causato dalla sola imperizia dei sanitari quale fattore causale autonomo ed indipendente.
Da qui il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza di condanna
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