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Inquadramento normativo: Art. 147 codice delle assicurazioni (D.lgs., n. 209/2005).
L'ordinanza provvisionale di condanna e lo stato di bisogno: In caso di giudizio promosso al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale, in primo grado, gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del predetto sinistro, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno. Il giudice [...], sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione della somma [...], nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza (art. 147 c.d.a.).
Natura dell'ordinanza provvisionale di condanna: L'ordinanza in esame ha natura provvisoria e anticipatoria della condanna i cui effetti possono essere travolti solo con la sentenza che definisce il giudizio a sfavore del danneggiato. Infatti essa è irrevocabile fino alla decisione del merito. Ne consegue che detta ordinanza, nel caso di rigetto della domanda risarcitoria, non può sopravvivere sino al passaggio in giudicato della sentenza di merito (Cass. n. 7389/2021).
La restituzione della somma liquidata con l'ordinanza provvisionale: Nell'ipotesi in cui sia stata emessa l'ordinanza provvisionale di condanna immediatamente esecutiva e la decisione che definisce il giudizio abbia rigettato la domanda risarcitoria, la parte condannata al pagamento della somma oggetto della predetta ordinanza può chiedere la restituzione di quanto corrisposto senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza di merito. E ciò in considerazione del fatto che l'ordinanza provvisionale può ritenersi implicitamente revocata dalla decisione che definisce il giudizio (Cass. n. 7389/2021). La restituzione può essere chiesta:
Nel primo caso, l'istanza di restituzione formulata contestualmente all'atto d'appello o alla comparsa di risposta contenente impugnazione incidentale:
Esecuzione ordinanza provvisionale ed effetto sostitutivo della sentenza: Quando viene emessa un'ordinanza provvisionale di condanna immediatamente esecutiva, gli interessati possono iniziare l'esecuzione. Se, una volta iniziata l'esecuzione, l'ordinanza viene sostituita da una sentenza definitiva che determina una quantificazione differente della pretesa, cosa accade? In quest'ipotesi, occorre innanzitutto tener conto della natura anticipatoria e provvisoria del primo provvedimento rispetto a quello successivo a cognizione piena. Questa diversità comporta la normale retrodatazione alla domanda degli effetti della sentenza definitiva che va a sostituire o ad assorbire gli effetti dell'ordinanza in esame, avendo i due provvedimenti fatti costitutivi accertati identici e mutando solo con riguardo alla quantificazione della pretesa. In buona sostanza, la sentenza definitiva, in questo caso:
Una sostituzione, questa, che, tuttavia, va portata a conoscenza del giudice dell'esecuzione attraverso un formale intervento e ciò affinché il magistrato possa parametrare la concreta entità del credito, soprattutto ove la modifica comporti la spettanza di una somma maggiore (Cass. civ., n. 6072/2012).
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.