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Pinza nell’addome del paziente: condanna per il medico che omette di intervenire per rimuoverla

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Con la sentenza n. 5806 dello scorso 15 febbraio, la IV sezione penale della Corte di Cassazione, ha confermato la responsabilità penale di un medico che aveva dimenticato di rimuovere una pinza a seguito di un intervento chirurgico e, successivamente, in occasione di un secondo accesso del paziente al nosocomio, aveva omesso – senza colpa – di effettuare l'intervento diretto alla rimozione di tale ferro.

Respingendo la tesi del camice bianco che lamentava l'assenza di nesso causale con la seconda condotta serbata in occasione del secondo accesso del paziente, la Corte ha ribadito la sussistenza del nesso causale tra l'omessa rimozione della pinza dall'addome del paziente ed il decesso, posto che l'eventuale esclusione del nesso di causalità e del profilo di colpa in ordine alla seconda condotta non avrebbe inciso sull'accertamento del reato contestato, per la cui configurabilità sarebbe stata sufficiente anche soltanto la prima condotta omissiva.

Il caso sottoposto all'esame della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un dottore, imputato del reato di cui all'art. 589 c.p. perché – dopo aver eseguito su un paziente un intervento di rimozione di adenocarcinoma del grosso intestino – lasciava nell'addome una pinza di considerevoli dimensioni e mesi dopo, allorquando il paziente sopraggiungeva in nosocomio, in preda a forti dolori addominali, vomito ed anuria, ometteva di effettuare urgentemente l'intervento di laparotomia atto alla rimozione del ferro chirurgico, nonostante l'evidenza del reperto in base agli esami eseguiti. 

 Verificatosi il decesso dell'uomo, sia il Tribunale che Corte di Appello di Salerno condannavano il medico alla pena sospesa di anni uno di reclusione, contestandogli due diverse condotte omissive colpose e, cioè, non aver rimosso, durante l'intervento di rimozione di adenocarcinoma del grosso intestino, la pinza inserita nell'addome e non aver eseguito con urgenza l'intervento diretto alla rimozione di tale ferro in occasione del secondo accesso dell'uomo al nosocomio.

In particolare, secondo il Collegio giudicante, l'omessa asportazione della pinza, avvenuta nel corso del primo intervento chirurgico, costituiva la condizione imprescindibile della patologia, avendo la stessa portato al decesso della vittima, a prescindere dalla ricostruzione della seconda omissione verificatasi nel corso del secondo intervento in termini di progressione causale o di concorso di cause.

Avverso la pronuncia di condanna, il dottore ricorreva in Cassazione, censurando la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto esistere un nesso eziologico tra le condotte contestate ed il decesso della vittima, verificatesi dopo diversi mesi.

A tal fine il ricorrente formulava una serie di doglianze sia in relazione alla prima condotta (omessa rimozione della pinza, dall'addome della paziente, nel corso del primo intervento) sia con riferimento alla seconda condotta (omessa rimozione della pinza, tramite esecuzione di un ulteriore intervento).

La Cassazione non condivide la posizione del ricorrente.

 La Corte rileva come, in tema di interruzione del nesso causale, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce o all'ipotesi di un processo causale del tutto autonomo da quello antecedente oppure all'ipotesi di un processo causale non completamente avulso dall'antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come non possono sussistere dubbi circa la certezza del nesso di causalità, in quanto entrambe le condotte contestate sono comunque riconducibili all'omissione dell'imputato e la seconda condotta non potrebbe reputarsi come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, alla luce dell'orientamento di cui sopra.

In forza di tale principio, in modo logico e coerente, si è affermata la sussistenza del nesso causale tra l'omessa rimozione della pinza dall'addome del paziente ed il decesso, posto che l'eventuale esclusione del nesso di causalità e del profilo di colpa in ordine alla seconda condotta non avrebbe inciso sull'accertamento del reato contestato, per la cui configurabilità è sufficiente anche soltanto la prima condotta omissiva.

In conclusione, la Cassazione rigetta il ricorso.

 

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