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La terza sezione ha affermato che, ai fini della valutazione del requisito della attualità del pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (per come modificato dalla legge n. 47 del 2015), il giudice che procede ex art. 299 cod. proc. pen., nel provvedere su un’istanza di revoca o sostituzione di misura cautelare personale in atto, deve esaminare anche gli elementi di prova nel frattempo eventualmente acquisiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale
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