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Sentenza n. 49882 ud. 06/10/2015 - deposito del 17/12/2015

La prima sezione ha affermato che, a seguito della introduzione dei modificati commi 6 e 8-bis dell’art. 309 cod. proc. pen. (operata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47), non sono più applicabili all’udienza di riesame le disposizioni di cui agli artt. 127, comma 3, cod. proc. pen. e 101 disp. att. cod. proc. pen. , per cui il soggetto detenuto o comunque sottoposto ad altra misura privativa o limitativa della libertà personale può esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza camerale solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del suo difensore, nell’istanza di riesame.

 

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