La Terza Sezione della Corte di Cassazione ha affermato, in tema di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che:
- anche la sentenza di non doversi procedere prevista dall´art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen. presuppone che l´imputato e il pubblico ministero non si oppongano alla declaratoria di improcedibilità;
- ai fini della pronuncia della sentenza di proscioglimento di cui all´art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., è necessario consentire alla persona offesa di interloquire sulla questione della tenuità del fatto mediante notifica dell´avviso della fissazione dell´udienza in camera di consiglio, con espresso riferimento alla procedura ex art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen.;
- il reato permanente non è riconducibile nell´alveo del comportamento abituale ostativo al riconoscimento del beneficio ex art. 131-bis cod. pen., sebbene possa essere oggetto di valutazione con riferimento all´"indice-criterio" della particolare tenuità dell´offesa;
- il concorso formale di reati non consente di considerare operante lo sbarramento dell´abitualità del comportamento che impedisce l´esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;
- la consistenza dell´intervento abusivo costituisce solo uno dei parametri di valutazione ai fini dell´applicabilità dell´art. 131 bis cod. pen. alle violazioni urbanistiche e paesaggistiche.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.