La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha affermato, in materia di reclamo proposto dal detenuto ai sensi dell´art. 35 ter ord. pen., che: - il ricorso per cassazione avverso il decreto di inammissibilità del reclamo proposto ex art. 35 ter ord. pen., emesso dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell´art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non può essere qualificato come reclamo ex art. 35-bis, comma 4, ord. pen.; - il rinvio contenuto nell´art. 35 ter ord. pen. al pregiudizio di cui all´art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen., ai fini della riduzione della pena, non si riferisce al presupposto della necessaria attualità del pregiudizio al momento della presentazione della domanda.
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