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La sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell´art. 15 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, non è affetta da nullità per difetto di sottoscrizione, attesa l´applicabilità al processo civile del cd. "Codice dell´amministrazione digitale".
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