L´obbligo di presegnalazione previsto dal Codice della strada si applica anche alle rilevazioni effettuate in movimento, con un apparecchio montato a bordo di un´auto di servizio in grado di misurare anche la velocità di chi incrocia la pattuglia marciando in senso opposto.
Così il Giudice di pace di Reggio Emilia (giudice Daniela Bergami), nella sentenza 22 marzo 2017 n. 286 , ha superato il decreto ministeriale sull´obbligo di presegnalazione previsto dal Codice della strada. Inoltre il giudice ha riscontrato l´assenza di immediata contestazione dell´infrazione da parte degli agenti.
Quanto alla mancanza di cartelli di preavviso, il Dm Infrastrutture e trasporti del 15 agosto 2007, emanato in attuazione dell´articolo 3 comma 1, lettera b) del Dl 117/2007 che introdusse nell´articolo 142 del Codice il comma 6-bis, prescrive che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo a cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi. Inoltre, il Dm esclude l´obbligo di presegnalazione in caso di controlli dinamici, nei quali peraltro viene sostanzialmente meno anche il requisito della visibilità dell´apparecchio, che normalmente è montato sul parabrezza dell´auto di servizio.
Ma il giudice si richiama alla norma di rango superiore su presegnalazione e visibilità dei controlli, cioè al comma 6-bis. Dalla sua formulazione non ricava alcuna parte che legittimi l´esclusione disposta dal Dm. Poiché nel caso specifico mancava sul tratto stradale la segnalazione di preavviso, l´accertamento della velocità non poteva condurre ad una sanzione.
La sentenza di Reggio Emilia applica quindi il "diritto alla prova" riconosciuto dalla Corte costituzionale (307/2006 e 155/2007) imponendo che le "sedi stradali" di accertamento debbano essere riconoscibili, anche per evitare che il conducente adotti comportamenti repentini, causati dall´improvviso accorgersi di un rischio di sanzioni.
Nessuna differenza, quindi, tra strumenti di rilevazione statici e dinamici, perché la segnalazione del campo di indagine (il tratto stradale) occorre sempre.
Quanto alla mancanza della contestazione immediata, il misuratore di velocità (uno Scout Speed, si veda la scheda a fianco) era posto su un veicolo incrociato "in avvicinamento" e quindi in teoria avrebbe consentito di fermare subito il trasgressore. Salvo che il verbale dia conto puntualmente del motivo che ha impedito agli agenti di intimare l´alt.
Ai vigili non sono risultate utili le fotografie, che ritraevano il veicolo incrociato, facendo intuire la difficoltà di contestazione immediata: nel verbale avevano scritto che l´apparecchio consente l´accertamento solo in tempo successivo - espressione tratta dall´articolo 201, comma 1, lettera e) del Codice e dai prontuari-, mentre lo Scout Speed in realtà lo consente.
*scritto da Guglielmo Saporito per Sole24Ore 5 luglio