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Istanza condono edilizio pendente, Giudice Penale deve sospendere demolizione

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con Sentenza n. 13521/2016 depositata il 5 aprile 2016.
Il Giudice dell´Esecuzione, in ottemperanza a quanto stabilito nella sentenza di condanna passata in giudicato, aveva emesso ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo. I legittimi interessati avverso tale ordinanza avevano presentato un´istanza di sospensione e/o revoca sostenendo che risultava ancora pendente la domanda amministrativa di condono edilizio.
Il Giudice dell´Esecuzione rigettava l´istanza ritenendo che la pendenza di una mera istanza di condono, non è motivo valido per concedere la sospensione.
Contro questa decisione veniva presentato ricorso in Cassazione e la III Sezione ha affermato il principio secondo cui invece, nelle more della definizione amministrativa dell´ istanza di condono edilizio, l´ordine di demolizione va sempre sospeso purchè ricorrano le seguenti condizioni: a) sia stato esclusa la presenza di oggettive cause ostative al suo accoglimento; b) valutati i tempi della definizione del procedimento amministrativo, gli stessi si potranno esaurire in un lasso di tempo rapido.
La Cassazione, nell´accogliere il ricorso della difesa, ha annullato l´ordinanza.
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