Con ordinanza n. 9031 del 12 aprile 2018, la Suprema Corte ha stabilito che nel caso di danni subiti da un alunno per fatto illecito di altro studente, la domanda risarcitoria nei confronti del MIUR (Ministero Istruzione, Università e Ricerca) va formulata ai sensi dell´art. 2048 c.c. (responsabilità extracontrattuale) e non ai sensi dell´art. 1218 c.c. (responsabilità contrattuale). In caso contrario, vista l´obiettiva diversità di causa petendi tra l´azione extracontrattuale ex art. 2048 c.c. e la azione ex art. 1218 c.c.non si potrà accogliere la domanda a tale ultimo titolo. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all´esame dei Giudici di legittimità.
Il caso
I genitori di una studentessa minorenne, nella qualità di esercenti della potestà genitoriale della minore, convenivano in giudizio il MIUR, per chiedere l´accertamento della responsabilità di quest´ultimo in merito ai danni subiti dalla figlia. I ricorrenti, in pratica, lamentavano che la figlia era caduta da una panchina, durante le ore scolastiche, a seguito di una spinta da parte di un compagno di classe. Alla luce di tanto, gli stessi ravvisavano una responsabilità contrattuale della scuola per culpa in vigilando, ossia per aver, la scuola, omesso di vigilare sul comportamento degli alunni durante l´orario scolastico. Sia in primo grado che in secondo grado, i Giudici rigettavano la loro domanda. E così il caso giungeva all´attenzione della Suprema Corte.
La decisione della SC
La Corte di Cassazione, nella decisione in esame, riprende quanto già statuito in altre occasioni a proposito della responsabilità della scuola per i danni subiti dagli alunni durante le ore scolastiche. In pratica, quando si discute di tale argomento, è necessario, innanzitutto, distinguere due tipi di responsabilità della scuola: quella contrattuale e quella extracontrattuale. La prima è disciplinata dall´art. 1218 c.c., secondo cui coloro che non adempiono esattamente alla prestazione a cui sono obbligati, devono risarcire i danni causati dal loro comportamento. In particolare, con riferimento alla scuola, la prestazione, a cui gli insegnanti e il personale scolastico in generale sono tenuti ad adempiere in modo esatto, consiste nella vigilanza sul corretto comportamento degli studenti. E ciò al fine di evitare che gli alunni si provochino autolesioni (come nel caso in cui uno studente cade dalla sedia per essersi sporto troppo). Ne consegue che la violazione di tale obbligo fa sorgere in capo agli stessi insegnanti una responsabilità contrattuale per culpa in vigilando. L´altra responsabilità, ossia quella extracontrattuale, è disciplinata, invece, dall´art. 2048 c.c., secondo cui "i precettori o coloro che insegnano un mestiere o un´arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". In questi casi, si profilano due ulteriori tipi di responsabilità: quella dello studente che commette il fatto dannoso e quella degli insegnanti per culpa in educando. Da questa premessa, risulta evidente la diversità tra la ragione giustificativa dell´azione promossa ex art. 1218 c.c. (azione contrattuale che presuppone la mancata vigilanza sui propri studenti da parte della scuola) e quella dell´azione promossa ex art. 2048 c.c. (azione extracontrattuale che presuppone la commissione di un fatto illecito da parte di un alunno e la negligenza degli insegnanti nell´educare i propri studenti). Tornando al caso sottoposto all´esame dei Giudici di legittimità, trattandosi di un caso di responsabilità imputabile alla scuola per danni cagionati da altro alunno della medesima scuola, è chiaro che la richiesta risarcitoria dei ricorrenti avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell´art. 2048 c.c. I ricorrenti, diversamente, hanno formulato tale domanda solo ai sensi dell´art. 1218 c.c. e tanto è bastato, alla luce delle considerazioni sin qui scolte, a far emergere un profilo di inammissibilità della stessa. Con l´ovvia conseguenza che la Suprema Corte, sulla base di tali presupposti, ha ritenuto di rigettare il ricorso.
Rosalba Sblendorio, autrice di questo articolo, si è laureata presso l´Università degli Studi di Bari nell´anno 2001 e ha conseguito l´abilitazione alla professione di avvocato nell´anno 2004. E´ iscritta all´Ordine degli Avvocati di Bari. Ha già pubblicato su questo sito i seguenti articoli:
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