Questo è quanto ha deciso, con una pronuncia (Sentenza n. 164/2016) destinata a lasciare il segno, il Tribunale di Torino Sezione Lavoro, al quale si erano rivolti alcuni docenti assegnatari di un numero di classi superiore a sei che nel corso dell´anno scolastico avevano partecipato a numerose riunioni di consigli di classe ordinari e straordinari.
Il Giudice del Lavoro ha ritenuto che sia stata violata la norma contrattuale dell´art. 29 comma terzo del CCNL che prevede il limite massimo delle 40 ore annue per la partecipazioni a riunioni dei consigli di classe alle quali i docenti non potevano sottrarsi per la natura collegiale delle stesse.
Nel caso di specie il comportamento del dirigente scolastico che, nel predisporre la programmazione dei consigli di classe, non aveva tenuto conto della particolare condizione in cui si trovavano i docenti con l´assegnazione di numerose classi, non è stato ritenuto privo di conseguenze. Infatti tale comportamento è stato giudicato come un vero e proprio inadempimento contrattuale e pertanto ai docenti che erano stati impegnati nella esplicazione della loro attività lavorativa, per un numero di ore eccedenti il limite previsto (ore 40/anno) è stata riconosciuta, a titolo di risarcimento dei danni subiti, la giusta remunerazione.
Seppure possa convenirsi con il MIUR che tale limite di quaranta ore non sia tassativo, e debba ritenersi che il docente
chiamato ad impegnarsi oltre le 40 ore non possa sottrarvisi, ha affermato il Tribunale, non può per contro ritenersi che il
superamento di tale limite sia privo di conseguenze: la norma contrattuale impone alla programmazione di
tenere conto della peculiare situazione dei docenti con numerose classi, e individua un limite all´impegno orario annuo da dedicare ai consigli di classe (limite da riproporzionare per i docenti part-time).
Per questo, la partecipazione dei docenti titolari di più di sei classi ai consigli di classe oltre il limite della 40ª ora, dovuto alla violazione delle disposizioni organizzative, non trova adeguato corrispettivo nella retribuzione percepita.
Ha quindi concluso il Tribunale che la richiesta del D.S. al docente di prolungare la partecipazione ai consigli di classe oltre il limite orario
previsto dalla contrattazione collettiva integra inadempimento contrattuale all´obbligo di limitare l´impegno
dei docenti entro le 40 ore annue di partecipazione ai consigli di classe; tale inadempimento espone la
parte inadempiente all´obbligo di risarcimento del danno attraverso la remunerazione delle ore aggiuntive di impegno richieste ai ricorrenti oltre il limite.
Sentenza qui allegata