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Con sentenza n.2172/2022 del 25/03/2022, il Consiglio di Stato ha affrontato la questione relativa alla possibilità di ritenere valutabili gli incarichi nelle supplenze assunti a seguito di MAD inviata in diverse province ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di istituto di II Fascia (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it).
Vediamo la questione sottoposta all'attenzione del Consiglio di Stato.
I fatti di causa
L'appellante è in possesso di diploma di perito industriale capotecnico specializzazione informatica ed ha prestato servizio in qualità di Insegnante Tecnico Pratico (ITP) con contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2017/2018 presso un Istituto di Istruzione Superiore e negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 su incarichi assunti in altre province a seguito di MAD (messa a disposizione).
Tale servizio è stato prestato in quanto l'appellante è stato inserito con "riserva" nelle graduatorie di istituto di II Fascia per la provincia a seguito di sentenza del Tar. Successivamente, il Consiglio di Stato ha disconosciuto con sentenza il valore abilitante del titolo di studio ITP, con la conseguenza che non è stato valutato il servizio prestato dall'appellante negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 nell'ambito delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).
L'appellante ha, quindi, impugnato le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive, dinanzi al Tar, il quale ha rigettato il ricorso ritenendo
Conseguentemente l'appellante ha impugnato la sentenza del Tar lamentando, in particolare, la violazione e/o falsa applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n.60/2020 e della relativa tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie provinciali e di istituto.
A parere dell'appellante, il Decreto Ministeriale n.374/2017 non vieta la presentazione di MAD in altre province, bensì vieta la presentazione di più domande di inserimento in graduatoria. Ciò in quanto la messa a disposizione (MAD) è un'istanza informale che permette di dichiarare la propria disponibilità per svolgere supplenze, che viene presa in considerazione solo nel caso in cui nelle graduatorie interne della scuola non siano stati trovati aspiranti disponibili. A questo proposito l'appellante ha richiamato la nota prot. n.1027 del 28 gennaio 2009 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che ammette la possibilità che anche i candidati presenti nelle graduatorie d'istituto di una determinata provincia possano inviare istanze informali (MAD) per altra provincia, diversa rispetto a quella di iscrizione nelle graduatorie d'istituto, a condizione che il servizio in questione non sia stato svolto contemporaneamente.
La decisione del Consiglio di Stato
Per quanto concerne la questione relativa al divieto di invio di MAD in più province contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Collegio ha ricordato che tale divieto è stabilito dalle seguenti norme:
Inoltre i giudici amministrativi hanno precisato che le suddette disposizioni hanno annullato eventuali precedenti disposizioni che abbiano consentito in precedenza la presentazione di MAD su più province, come ad es. quelle richiamate dall'appellante contenute nella nota prot. n.1027 del 28 gennaio 2009.
Ne discende che il servizio prestato sulla base di MAD inviate in più province in violazione del suddetto divieto non è valutabile.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Consiglio di Stato (Sezione Settima), ha respinto l'appello in quanto infondato.
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.