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Scuola. Gli incarichi assunti a seguito di MAD in più province sono valutabili ai fini dell'inserimento nelle GPS?

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Con sentenza n.2172/2022 del 25/03/2022, il Consiglio di Stato ha affrontato la questione relativa alla possibilità di ritenere valutabili gli incarichi nelle supplenze assunti a seguito di MAD inviata in diverse province ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di istituto di II Fascia (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it).

Vediamo la questione sottoposta all'attenzione del Consiglio di Stato.

I fatti di causa

L'appellante è in possesso di diploma di perito industriale capotecnico specializzazione informatica ed ha prestato servizio in qualità di Insegnante Tecnico Pratico (ITP) con contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2017/2018 presso un Istituto di Istruzione Superiore e negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 su incarichi assunti in altre province a seguito di MAD (messa a disposizione).

Tale servizio è stato prestato in quanto l'appellante è stato inserito con "riserva" nelle graduatorie di istituto di II Fascia per la provincia a seguito di sentenza del Tar. Successivamente, il Consiglio di Stato ha disconosciuto con sentenza il valore abilitante del titolo di studio ITP, con la conseguenza che non è stato valutato il servizio prestato dall'appellante negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 nell'ambito delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

L'appellante ha, quindi, impugnato le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive, dinanzi al Tar, il quale ha rigettato il ricorso ritenendo

  1. che "gli anni di servizio richiesti non possono essere computati ai fini dell'attribuzione del punteggio in quanto il servizio è stato svolto "di fatto", con la conseguenza che questo può essere riconosciuto ai soli fini economici e non anche giuridici";
  2. gli incarichi per il servizio prestato in alcune istituzioni scolastiche negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 sono stati assunti a seguito di MAD (messa a disposizione) presentata in diverse province, in violazione del Decreto Ministeriale n.374/2017 e dell'Ordinanza Ministeriale n.60/2020, che dispongono tassativamente il divieto di inserimento in graduatorie su più province e, in caso di inserimento in graduatoria di una determinata provincia, il divieto di presentazione di MAD in altre province. 

 Conseguentemente l'appellante ha impugnato la sentenza del Tar lamentando, in particolare, la violazione e/o falsa applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n.60/2020 e della relativa tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie provinciali e di istituto.

A parere dell'appellante, il Decreto Ministeriale n.374/2017 non vieta la presentazione di MAD in altre province, bensì vieta la presentazione di più domande di inserimento in graduatoria. Ciò in quanto la messa a disposizione (MAD) è un'istanza informale che permette di dichiarare la propria disponibilità per svolgere supplenze, che viene presa in considerazione solo nel caso in cui nelle graduatorie interne della scuola non siano stati trovati aspiranti disponibili. A questo proposito l'appellante ha richiamato la nota prot. n.1027 del 28 gennaio 2009 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che ammette la possibilità che anche i candidati presenti nelle graduatorie d'istituto di una determinata provincia possano inviare istanze informali (MAD) per altra provincia, diversa rispetto a quella di iscrizione nelle graduatorie d'istituto, a condizione che il servizio in questione non sia stato svolto contemporaneamente.



La decisione del Consiglio di Stato

Per quanto concerne la questione relativa al divieto di invio di MAD in più province contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Collegio ha ricordato che tale divieto è stabilito dalle seguenti norme:

  • l'art.9 comma 3 Decreto Ministeriale n.374/2017 a norma del quale "È escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante che ha presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse (…)";
  • l'art.11 comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale n.60/2020, il quale prevede che "L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie di istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo."

Inoltre i giudici amministrativi hanno precisato che le suddette disposizioni hanno annullato eventuali precedenti disposizioni che abbiano consentito in precedenza la presentazione di MAD su più province, come ad es. quelle richiamate dall'appellante contenute nella nota prot. n.1027 del 28 gennaio 2009.

Ne discende che il servizio prestato sulla base di MAD inviate in più province in violazione del suddetto divieto non è valutabile.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il Consiglio di Stato (Sezione Settima), ha respinto l'appello in quanto infondato.

 

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AUGURI, MANUEL E GRAZIE
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