La Corte di cassazione (sentenza 21593 del 19 settembre) ha riconosciuto la validità della decisione del Tribunale di Firenze che, sette anni dopo la morte dello studente undicenne, ripartiva fra i tre attori la responsabilità dell´incidente, nella misura del 40% per autista e Comune, e del 20% per il ministero dell´Istruzione.
Non è invece stato accolto il ricorso con cui il Ministero ha tentato di smarcarsi dagli obblighi di vigilanza che incombono tra i suoi doveri, argomentando che il punto di raccolta dei bambini all´esterno dell´istituto non rientri sotto la giurisdizione della scuola.
Non la pensano così i giudici della Cassazione. Secondo la Corte, il fatto che l´incidente sia accaduto fuori dal perimetro scolastico non esclude la responsabilità della scuola: l´obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto gli alunni (compresi quelli che frequentano le medie) davanti al plesso, ricade infatti sul personale scolastico, anche nel caso in cui i mezzi ritardino. Tale attività di vigilanza - si legge nella sentenza - si protrae fino a quando gli alunni non vengono presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza.
Accolte anche le istanze dei genitori dell´alunno, che chiedevano una rivalutazione della cifra ottenuta - secondo le tabelle ordinarie - a titolo di risarcimento: 150mila euro per il padre, 200mila per la madre, 70mila euro per il fratello della vittima.
Già la Corte di appello di Firenze, dando il via libera a una riparametrazione dei valori sulla base delle tabelle Ambrosiane, aveva stabilito un risarcimento di circa 245mila euro a ciascun genitore e confermato - perchè ritenuta equa - la quota disposta a favore del fratello.
*tit. originale: "Alunno investito dallo scuolabus, l´obbligo di vigilanza spetta alla scuola" di Silvia Marzialetti - 20 Settembre 2017 Sole 24 ore Scuola
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