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Scontrino elettronico obbligatorio dal 1°luglio 2019: novità per commercianti e clienti

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Riferimenti normativi: Artt.21 - 22 D.P.R. n.633/1972 – D.L. n.34/2019, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito in L.n.58/2019. 

Focus: Dal 1°luglio 2019 è entrato in vigore lo scontrino elettronico che ha preso il posto di scontrini e ricevute cartacee per i commercianti con volume di affari superiori ai 400mila euro. L'obbligo di trasmettere telematicamente i corrispettivi telematici riguarderà tutti i commercianti dal 1°gennaio 2020, quando prenderà il via anche la lotteria degli scontrini che premierà chi pagherà con metodi tracciabili (carte o bancomat).

Principi generali:Lo scontrino elettronico è un documento commerciale, diventato obbligatorio per effetto delle modifiche introdotte dall'art.17 del D.L. n.119/2018. I commercianti e gli esercenti attività al minuto e assimilati (art.22 D.P.R. n.633/72), per memorizzare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri, devono avvalersi di nuovi registratori telematici, in grado di garantire la sicurezza ed inalterabilità dei dati, in sostituzione degli ormai obsoleti registratori di cassa, o del servizio gratuito della Sogei, messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Per facilitare il nuovo adempimento gli operatori commerciali godono di agevolazioni fiscali per l'acquisto dei registratori telematici, cioè del credito di imposta pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento degli attuali registratori di cassa, per un massimo di 250 euro, in caso di acquisto, e di 50 euro, in caso di adattamento per ogni strumento.

Requisiti essenziali del documento che dovrà essere emesso e rilasciato al cliente per ciascuna operazione, anche in caso di fatturazione differita, sono: data e ora di emissione; numero progressivo; ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome dell'emittente; numero di partita IVA dell'emittente; ubicazione dell'esercizio; descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi (per i medicinali può essere utilizzato il codice AIC); ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato. 

Soggetti obbligati allo scontrino elettronico dal 1°luglio 2019, come già detto in premessa, sono ad oggi solo i commercianti con volume di affari superiori ai 400 mila euro, eccezion fatta per chi ha avviato un'attività nel 2019 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione n.47 dell'8/5/2019). Come specificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), con decreto pubblicato il 16 maggio 2019, sono, invece, esonerati temporaneamente dall'obbligo di emissione dello scontrino elettronico tabaccai, giornalai, tassisti e, inoltre, fino al 31 dicembre 2019, i soggetti che effettuano operazioni marginali, ovvero i cui ricavi o compensi non siano superiori all'1% del volume d'affari del 2018 e, quindi, per essi le operazioni marginali saranno certificate con lo scontrino cartaceo, o con ricevuta, fino alla fine dell'anno. 

Per adeguarsi gradualmente ai nuovi adempimenti, commercianti ed associazioni di categoria hanno avanzato la richiesta di concedere a tutti una proroga al 2020 per la trasmissione telematica dei corrispettivi. La richiesta è stata accolta, in sede di conversione del Decreto Crescita, con la L. n.58/2019 e si è tradotta, in buona sostanza, in una moratoria sulle sanzioni e nella concessione di un termine più lungo per l'invio dei corrispettivi telematici. Di conseguenza, l'invio dei dati dei corrispettivi è ufficialmente in vigore dal 1°luglio, ma per i primi sei mesi la trasmissione non sarà sanzionata qualora effettuata entro il mese successivo a quello di riferimento. Dopo, invece, si avranno 12 giorni di tempo a disposizione. L'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, anticipato a luglio per i titolari di partita IVA con fatturati più elevati, entrerà in vigore dal 1°gennaio 2020 per tutti i soggetti che certificano le proprie operazioni mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale.

Cosa cambia per i consumatori? Il documento commerciale elettronico, rilasciato in sede di acquisto o a seguito della prestazione di servizio, non ha valore fiscale. A differenza dello scontrino o della ricevuta fiscale, che hanno avuto duplice funzione, esso non potrà essere utilizzato per esercitare il diritto a detrazioni o deduzioni, salvo che sia integrato con codice fiscale o partita iva dell'acquirente, su esplicita richiesta di questi all'atto in cui è effettuata l'operazione. 

Lo scontrino elettronico, in pratica, ha solo valenza civilistica e servirà al cliente/consumatore per l'esercizio dei propri diritti (reso, cambio o garanzia), come previsto dal D.M. 7 dicembre 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 5, del D. Lgs. n.127/2015, che definisce i tipi di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Sin dal 2003 è stata eliminata la responsabilità del cliente in caso di mancata emissione dello scontrino fiscale ed è rimasta solo quella del venditore che, adesso, con la digitalizzazione dei corrispettivi, non potrà sfuggire ai controlli del fisco né subordinare il reso o la riparazione di un oggetto guasto alla esibizione dello scontrino. La digitalizzazione dello scontrino, affiancata all'obbligo di fatturazione elettronica avviato dal 1°gennaio 2019 per tutti i titolari di partita Iva, mira, in conclusione, a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale mediante l'introduzione di nuovi sistemi di controllo e, inoltre, fa parte del progetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) di estendere la dichiarazione precompilata anche ai titolari di partita IVA. 

 

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