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La banca non è responsabile in solido con il promotore finanziario, se il cliente ha assunto una condotta incauta.
Questo è quanto ha statuito la Corte di cassazione con ordinanza n. 12053 dell'8 maggio 2019.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa.
Il ricorrente ha agito in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni nei confronti del suo promotore finanziario e della banca, che ha affidato a quest'ultimo l'incarico di gestire le attività finanziarie del ricorrente. In buona sostanza, è accaduto che il promotore predetto, nel gestire le attività innanzi indicate, ha distratto dal conto corrente del ricorrente la somma di circa 730.000,00 euro e gli ha procurato una perdita nel portafoglio titoli per circa 230.000,00 euro.
Sia in primo che in secondo grado, nonostante la sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti del promotore finanziario, la domanda del ricorrente è stata rigettata. Secondo i Giudici di merito tale sentenza non ha nel giudizio civile l'efficacia di una sentenza di condanna, con l'ovvia conseguenza che per far valere la responsabilità solidale del promotore e della banca per il fatto del primo, occorre accertare se il fatto illecito di quest'ultimo sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con le mansioni affidategli dalla banca. Nella fattispecie in esame, a parere dei predetti Giudici, stante l'incauta condotta assunta dal ricorrente per aver consegnato al promotore finanziario i codici d'accesso ai propri conti, tale nesso è escluso, con conseguente esclusione della responsabilità dell'intermediario (ossia della banca).
Il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.
La decisione della SC.
Innanzitutto, nella questione in oggetto, è necessario partire dall'esame dell'art. 31, comma 3, D.Lgs. n. 58/1998, secondo cui «il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale».
Premesso questo, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale la responsabilità del predetto soggetto abilitato, ossia della banca, è esclusa quando il danneggiato pone in essere una condotta agevolatrice che:
A parere dei Giudici di legittimità proprio questa consapevolezza provoca «l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo di danno e l'esercizio delle mansioni cui il promotore finanziario è adibito, costituente condizione necessaria e sufficiente della responsabilità oggettiva del preponente» (ossia della banca. n.d.r.) (Cass., Sez. III, 12/10/2018, n. 25374).
Con l'ovvia conseguenza che ove il cliente della banca consegni al promotore finanziario, cui l'istituto di credito ha affidato l'incarico, i codici che lo abilitino ad accedere telematicamente ai propri conti e lo autorizzino ad operare sugli stessi senza il concorso di intermediari, il nesso in questione – la cui presenza, come detto, è requisito essenziale per considerare la responsabilità solidale della banca – è interrotto.
E ciò in considerazione del fatto che, in tali casi, la predetta condotta del cliente si rileva «incauta e gravemente corriva, rappresentativa, in quanto obiettivamente agevolatrice della consumazione di eventuali illeciti, di quei connotati di anomalia che si riflettono negativamente sulla ravvisabilità del nesso di occasionalità necessaria ed escludono perciò che l'intermediario possa essere chiamato a rispondere dell'operato del promotore». Questo è quanto è accaduto nella fattispecie in esame, ove l'anomalia del comportamento del cliente discende dal fatto che la consegna al promotore finanziario dei codici d'accesso ai propri conti disattendono i) tutte quelle cautele che generalmente accompagnano il servizio, ii) «le raccomandazioni che gli intermediari formulano all'atto della sua attivazione e della consegna delle credenziali di accesso».
Ma vi è più, secondo la Corte di cassazione, nel caso di specie, la responsabilità della banca resta esclusa, nonostante la sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti del promotore finanziario. E questo perché, ad avviso della Suprema Corte, è il Giudice di merito che individua i mezzi di prova da prendere il considerazione, i) accertandone l'attendibilità e la concludenza degli stessi, ii) assegnando prevalenza all'uno o all'altro, «non essendo egli tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni» (Cass., Sez. IV, 13/06/2014, n. 13485). Nella fattispecie in oggetto, i Giudici del grado precedente hanno effettuato tale valutazione, escludendone la valenza probatoria della sentenza innanzi enunciata, seppure con motivazione non condivisa dalla Corte di cassazione.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, confermando la decisione impugnata.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.