I Fatti
La Corte d´Appello di Bari, aveva respinto l´impugnazione proposta dalla Cassa Forense, avverso la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda proposta dall´avvocato X con la quale aveva richiesto la condanna della Cassa al pagamento in proprio favore della somma di Euro 4.706,55, a titolo di indennità di maternità (in sostituzione della madre).
La richiesta alla Cassa era stata avanzata a seguito dell´adozione da parte dell´avvocato di un bambino straniero ed in forza della pronuncia della Corte Costituzionale n. 385 del 2005 che aveva dichiarato l´illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 151 del 2001, artt. 70 e 72, nella parte in cui non prevedevano che l´indennità spettasse pure al padre in alternativa alla madre.
La Cassa fondava il ricorso in appello sull´eccezione relativa alla valenza meramente programmatica e non direttamente precettiva la sentenza della Corte Costituzionale n. 385 del 2010.
La Corte territoriale, ha rigettato l´eccezione proposta dalla Cassa e confermava così la pronuncia del giudice di primo grado che aveva riconosciuto il diritto all´indennità di maternità dell´avvocato.
Avverso la sentenza di secondo grado la Cassa proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell´art. 1 preleggi, nn. 1 e 2, degli artt. 117, 134 e 136 Cost. per l´erronea qualificazione degli effetti della sentenza n. 385 del 2005 della Corte Costituzionale, ritenuta dalla ricorrente priva di immediata efficacia precettiva in quanto additiva di principio.
Ragioni della decisone
I giudici della Sezione Lavoro, dopo aver richiamato una precedente pronuncia (Cass. sez. lav. n. 809 del 15 gennaio 2013) con la quale si stabiliva che anche nel caso di adozione, la disciplina dell´indennità di maternità risponde all´interesse primario della prole, hanno affermato che anche nel caso di specie l´indennità va riconosciuta nel rispetto del principio della alternatività tra i due genitori.
I giudici di legittimità hanno infatti evidenziato che tale indennità va "riconosciuta sia per le coppie composte da entrambi i genitori dipendenti, che attribuisce l´indennità di maternità al padre ove non richiesta dalla madre lavoratrice, sia nel caso di coppie in cui un genitore è libero professionista trattandosi di situazioni omogenee nelle quali l´interesse primario da tutelare è e rimane quello della prole e quello di facilitare il suo inserimento nella nuova famiglia".
Secondo i giudici di legittimità è da respingere il motivo addotto dalla ricorrente Cassa in ordine alla non immediata precettività della pronuncia Corte Costituzionale n. 385 del 2005, in quanto trattasi di sentenza di accoglimento c.d. additiva di principio.
I giudici di legittimità hanno così affermato che nel caso di specie, fatta salva la regola secondo cui con le pronunce additive di principio la Corte non immette direttamente nell´ordinamento una concreta regola positiva, in quanto la competenza a legiferare è del Parlamento a cui compete il potere legislativo, non può comunque non riconoscersi il diritto del padre adottivo libero professionista, in alternativa alla madre, a fruire dell´indennità di maternità al va riconosciuta natura imperativa e deve essere applicato con l´efficacia stabilita dall´art. 136 Cost..
Si allega sentenza