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Nessuna esimente per adulterio, addebito a chi tradisce anche se ha subito "aggressioni"

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La condotta violenta dell´ex non può giustificare in nessun caso l´infedeltà del coniuge al quale, pertanto, sarà anche addebitata la separazione di fronte alla prova certa, fornita dall´interessato, del rapporto extraconiugale da lui (o lei) intrattenuto.
Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, sez. VI Civile-1, con la recente ordinanza n. 3923 del 2018, con cui è stato puntualizzato l´importante principio in base al quale il coniuge che abbia tradito l´altro non può invocare alcuna esimente, nè sottrarsi ad un addebito, anche quando ricorra il comportamento violento dell´altro.
In caso d´inosservanza dell´obbligo di fedeltà, tale comportamento dovrà comunque essere valutato nella sua essenza ontologica, non potendo trovare esimente - hanno sottolineato nel caso odiernamente esaminato i supremi Giudici - in una condotta posta in essere dall´altro coniuge, seppur connotata da aggressività.
Se tale condotta, infatti, è ritenuta di per sé deplorevole, tanto che in considerazione della stessa in primo grado era stato pronunciato addebito a carico del marito, d´altro canto i giudici di seconde cure avevano ben posto l´accento anche sulla condotta discutibile della moglie disponendo l´addebito anche nei suoi confronti.
Tale orientamento è stato condiviso dal Supremo Collegio, che, chiamato dalla donna a dirimere la controversia, non ne ha accolto le doglianze, sottolineando piuttosto come vadano bilanciate le "colpe" dei coniugi, non potendosi sottacere in ordine all´infedeltà della coniuge dando rilevanza solo al comportamento aggressivo dell´uomo.
L´infedeltà, precisano i Giudici di Piazza Cavour, rappresenta anch´essa, così come tale comportamento aggressivo, un´inosservanza particolarmente offensiva dell´onore dell´altro coniuge, che se provata da parte del coniuge richiedente, risulta assolutamente addebitale.
Nel caso de quo dunque la separazione è stata - sulla base delle premesse e dell´iter argomentativo sopra esposto - addebitata ad entrambi i coniugi in relazione ai comportamenti insiti di disvalore dagli stessi posti in essere.
La Corte dunque ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Si allega ordinanza.
Alessandra Garozzo
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