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SC: al legale che si autodifende e vince la causa il giudice deve riconoscere pagamento spese

La condanna alle spese legali nel processo civile segue, di regola, il criterio della soccombenza stabilito dall´art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell´altra parte e ne liquida l´ammontare insieme con gli onorari di difesa.
Questo criterio si applica anche a favore dell´avvocato che si difende da sé ai sensi dell´art. 86 c.p.c.?
Ha diritto anch´egli alla liquidazione delle spese e del compenso secondo le tariffe professionali?
E´ questo il tema affrontato dalla Corte di Cassazione, sez. II civile, con la sentenza 9 gennaio 2017, n. 189.
La decisione
La Corte ha dato ragione al legale, in quanto "la circostanza che l´avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall´art. 86 cod. proc. civ. non incide sulla natura professionale dell´attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione. A sua volta, la soccombenza non va esclusa neppure nel caso in cui il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell´attore, posto che la soccombenza non va riferita all´espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo. Né è ragione adeguata e sufficiente per dichiarare irripetibili le spese o disporre la compensazione, la contumacia della parte convenuta, come nel caso in esame, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632)".
Fonte: Altalex

 

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