I Giudici della Sesta Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 40030 del 26 settembre 2016, hanno delineato l´ipotesi in cui è possibile coltivare una pianta di marijuana in un vaso. Ciò sarà possibile purchè, a prescindere dal principio attivo che potrebbe anche superare la soglia minima, si valuti se, in base all´estensione e alla strutturazione della coltivazione, si accerti in concreto la inofffensività. Occorre cioè accertare se la produzione sia idonea ad incrementare il mercato.
Nel caso di specie, il Gup del Tribunale di Siracusa aveva dichiarato, ai sensi dell´art. 428 c.p.p., il non luogo a procedere nei confronti dell´imputato, chiamato a rispondere del reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, in concorso con altri, al medesimo ascritto (art. 110, art. 75, comma 5, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, per unica piantina di marijuana detenuta in terrazzo con principio attivo di THC pari al 1,8%).
Il Giudice di primo grado aveva fondato la sua decisione sulla circostanza che la percentuale di principio attivo ricavabile dalla pianta, era tale da garantire n. 12 dosi, ciascuna determinata secondo la dose media singola indicata dal D.M. 11 aprile 2006, in 25 mg. Ciò consentiva di potere affermare un uso personale della sostanza.
Avverso la citata sentenza proponeva ricorso in Cassazione il procuratore della Repubblica del Tribunale di Siracusa sostenendo invece che la condotta posta in essere dall´imputato presenti quell´offensività prevista dalla norma in quanto il principio attivo pari ad 1,8% è superiore alla soglia consentita, il peso accertato di 312 mg supera quello di 25 mg della soglia tabellare e l´altezza della pianta superava il metro.
I giudici della Sesta Sezione Penale hanno invece ritenuto non fondato il ricorso proposto, sulla scorta del principio che la responsabilità penale per la" coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti, va esclusa soltanto se il giudice ne accerti l´inoffensività "in concreto". Pertanto -affermano i giudici di legittimità- va esclusa l´offensività quando la condotta sia così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l´aumento di disponibilità della droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa, restando in tal senso non sufficiente l´accertamento della conformità al tipo botanico vietato (Sez. 4, n. 3787 del 19/01/2016, Festi, Rv. 265740; Sez. 6, n. 8058 del 17/02/2016, Pasta, Rv. 266168)-
Segue sentenza allegata