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Sanzioni violazione Codice Strada, niente imposta bollo su quietanze di pagamento

L´agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 35/E del 18.4.2016 in risposta all´interpello di un Comune che ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell´imposta di bollo, applicabile alle quietanze emesse a seguito del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni recate dal Codice della strada, effettuato presso i preposti agenti contabili del servizio di conciliazione della Polizia Locale.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il Comune interpellante ritiene che le quietanze, oggetto dell´interpello, siano soggette all´imposta di bollo, ai sensi dell´articolo 13 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n, 642. Tale disposizione, infatti, assoggetta all´imposta fin dall´origine, nella misura di euro 2,00, le fatture emesse dai Comuni per entrate extra tributarie di importo superiore ad euro 77,47 e, le quietanze emesse dal Tesoriere attestanti l´avvenuto pagamento dei mandati, anche se esenti IVA.
Parere dell´Agenzia delle Entrate
Il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) all´articolo 202, in materia di pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, stabilisce, al comma 2, che “Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l´ufficio dal quale dipende l´agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l´amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario …”.
Il DPR 16 dicembre 1992, n. 495 recante il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” all´articolo 387, comma 1, prevede che “Per ogni pagamento in misura ridotta effettuato nel termine, viene compilata e rilasciata apposita quietanza dall´organo al quale è effettuato…”.
Relativamente al trattamento tributario ai fini dell´imposta di bollo delle quietanze oggetto del quesito, si osserva che l´articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l´applicazione dell´imposta di bollo nella misura di euro 2,00, per ogni esemplare, per le “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…), ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.
Inoltre, in forza di quanto disposto dalla nota 2 lettera a), in calce al predetto articolo 13, l´imposta non è dovuta “quando la somma non supera lire 150.000 (euro 77,47) …”.
In deroga a tale principio, l´articolo 5, comma 4, della tabella, annessa al richiamato DPR n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall´imposta di bollo in modo assoluto), esenta in modo assoluto, dall´imposta di bollo, tra l´altro, gli “Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficienza, dei contributi e delle entrate extra tributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell´opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione”.
Per l´Agenzia, considerato che la sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni recate dal Codice della strada, oggetto del presente interpello, è irrogata nell´esercizio di potestà amministrativa, si ritiene che la stessa possa essere ricondotta nell´ambito delle entrate extra tributarie dello Stato o degli enti locali, di cui al richiamato articolo 5 della tabella.
Nell´ambito applicativo di tale previsione possono essere ricondotti, quindi, anche gli atti relativi alla riscossione delle predette sanzioni.
Ne consegue - conclude l´Agenzia delle Entrate - che le quietanze di pagamento, emesse dagli organi della polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali, sono esenti dall´imposta di bollo, ai sensi del citato articolo 5.
Fonte: Agenzia delle Entrate


Fonte: Il quotidiano della p.a.

 

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