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Sanzione per guida con uso del telefono valida anche senza contestazione immediata

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Si torna a parlare di sanzioni amministrative. Questa volta la questione concerne un conducente che alla guida di un autoveicolo è al cellulare senza auricolare o vivavoce. La Corte di cassazione, interpellata sul caso, con ordinanza n. 10840 del 18 aprile 2019, ha affermato che, in queste ipotesi, la multa è valida anche se gli agenti accertatori non procedono a contestazione immediata.

Ma vediamo perché.

I fatti di causa.

Il ricorrente è stato destinatario di un verbale di accertamento relativo alla violazione dell'art. 173 commi 2 e 3 bis cod. strada per uso di telefono non a vivavoce né dotato di auricolare durante la guida di autoveicolo. Contro tale verbale ha proposto opposizione dinanzi al Prefetto. Opposizione, questa, rigettata. In conseguenza di tale rigetto, al ricorrente è stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 323,30. L'opponente, così, ha impugnato dinanzi al Giudice di Pace l'ordinanza-ingiunzione prefettizia, chiedendo:

  • l'annullamento di tale ordinanza per omessa audizione e per omessa e/o carente motivazione in ordine alla mancata contestazione immediata;
  • la riduzione della sanzione nonché la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza e la condanna ex art. 96 cod. proc. a carico dell'amministrazione opposta.

«Il giudizio di opposizione si è concluso con il rigetto dell'opposizione e la condanna del ricorrente al rimborso delle spese a favore della Prefettura». Il caso è giunto dinanzi al Tribunale, dove l'appello dell'opponente è stato respinto. 

Il ricorrente ha sottoposto la questione all'attenzione della Corte di cassazione.

La decisione della SC.

L'opponente lamenta, tra gli altri motivi, che, nel caso di specie, gli agenti accertatori non hanno proceduto alla contestazione immediata della pretesa infrazione di guida con uso di cellulare. A suo parere, l'accertamento della violazione in questione necessiterebbe di contestazione immediata. Nei casi di impossibilità, ad avviso dell'opponente, il soggetto accertatore dovrebbe indicarne le ragioni senza ricorrere a una motivazione apparente e di stile, come, secondo il ricorrente, è quella indicata nella fattispecie in esame ("impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi regolamentari perché impegnato nella regolazione della circolazione").

Di diverso avviso sono i Giudici di legittimità.

In punto, questi ultimi condividono quanto statuito dal Tribunale, ossia la regolarità del procedimento irrogativo della sanzione. A loro parere, «si tratta di motivazione congrua, non essendo il giudice abilitato a censurare le modalità organizzative del servizio di vigilanza nè a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione». A tal proposito, la Corte di cassazione richiama un suo precedente orientamento giurisprudenziale. Si tratta della sentenza n. 2206/2007.

Secondo tale orientamento, gli artt. 200 e 201 cod. strada, relativi alla contestazione immediata, si riferiscono a tutti i casi in cui questa non è possibile,«dei quali l'art. 384 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992) si limita a fornire un'elencazione meramente esemplificativa». 

Ne discende che quest'elencazione non impedisce alla pubblica amministrazione di valutare quando concretamente sia possibile o meno omettere la contestazione immediata. Una valutazione, questa, che attiene alle modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni del codice della strada di competenza esclusiva della pubblica amministrazione, non soggetta a sindacato giurisdizionale (da ultimo Cass. 2006/19777).

Alla luce di tali considerazioni, infatti, i Giudici di legittimità hanno ritenuto corretto l'iter logico-giudico seguito dal Tribunale, non potendo quest'ultimo sindacare su quelle modalità organizzative innanzi enunciate che hanno giustificato la mancata contestazione immediata.

Con riferimento all'audizione dell'interessato, la Corte di cassazione ha ritenuto che la sua mancanza non è rilevante ai fini della nullità del provvedimento sanzionatorio. Come d'altronde irrilevante è la doglianza del ricorrente in riferimento alla riduzione della sanzione comminata dal Prefetto. E ciò in considerazione del fatto che quest'ultimo, «se ritiene fondato l'accertamento, ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale». Diverso sarebbe stato, secondo la Suprema Corte,  se l'opponente avesse denunciato la violazione dei criteri di determinazione della sanzione ai sensi dell'articolo 11 della legge 689 del 1981 che attengono al principio di proporzionalità. In queste ipotesi, allora se il Prefetto non avesse tenuto conto di tale principio, in forza delle allegazioni del ricorrente, allora l'ordinanza-ingiunzione sarebbe stata suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale.

In virtù di quanto sin qui argomentato, pertanto, i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso con riferimento alle questioni innanzi indicate e cassato la decisione impugnata, rinviando la causa al Tribunale in diversa composizione solo per la questione relativa all'omessa pronuncia sulle spese di lite.

 

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