" L´elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò, la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile alla sola condizione che tale grave inadempimento o tale grave comportamento, con apprezzamento di fatto del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore"
Così si è espressa la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con sentenza n. 19022/17 depositata il 31 luglio 2017
Una cassiera veniva licenziata per aver omesso di registrare e versare in cassa il corrispettivo della vendita di pacchetti di sigarette.
Riformando parzialmente sentenza di primo grado, la domanda con la quale la donna domandava che si accertasse l´illegittimità del licenziamento per giusta causa, intimatole con apposita lettera, veniva rigettato dalla Corte d´Appello. Questa, sentiti un informatore in particolare e gli investigatori che avevano accertato il comportamento inadempiente della lavoratrice, confermava che le contestazioni mosse alla stessa erano fondate.
I motivi che la Corte d´appello poneva a fondamento del suo rigetto, venivano impugnati in toto innanzi alla Cassazione.
Con i primi tre, la ricorrente lamentava una serie di omissioni ad opera della Corte, che emanava pertanto una sentenza lacunosa.
Si doleva la lavoratrice del mancato esame sulla presenza di più addetti, durante il turno, sulla medesima cassa, e l´aver tenuto in conto le dichiarazioni di uno solo degli informatori.
L´aver omesso di considerare la mancata formazione della lavoratrice al fine di un esatto uso della cassa, nonché il malfunzionamento della stessa.
L´omesso esame del fatto decisivo consistente nella inesistenza della confessione della lavoratrice.
Ultimo motivo di gravame, l´aver ritenuto irreparabilmente compromesso il vincolo fiduciario tra la donna e il datore di lavoro, nonostante i fatti contestati integrassero condotte punibili con sanzioni conservative.
La Suprema Corte rigettava il ricorso condannando la ricorrente alle spese processuali, motivando il suo verdetto sulla base del consolidato orientamento secondo cui le ipotesi di giusta causa di licenziamento nei contratti collettivi, (a differenza delle sanzioni disciplinari con effetto conservativo), non sono elencati tassativamente, ma a scopo esemplificativo. Tale elenco non esclude perciò, che si configuri la giusta causa per un grave inadempimento o grave comportamento del lavoratore, che si appalesi come contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile.
Questo a condizione che l´inadempienza di cui trattasi, con apprezzamento di fatto del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno quel rapporto di fiducia che lega lavoratore e datore di lavoro. ( Cass. n. 5372/2004; n. 4060/2011; n. 2830/2016).
Il rilievo effettuato dalla Corte territoriale sugli aspetti della condotta della donna quali l´illiceità sul piano penale, l´insidiosità, la reiterazione e la violazione di obblighi relativi alle mansioni di cassa, nonché la deduzione sulla loro idoneità a rompere detto vincolo fiduciario, sono stati avallati dai Giudici di Piazza Cavour.
Scritto da
Dott. ssa Paola Moscuzza