Con Ordinanza interlocutoria n. 12041 del 10/06/2016, la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, per l´eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, su cui sussiste contrasto, relativa alla operatività, o meno, della responsabilità ex art. 1669 c.c. anche in caso di lavori di ristrutturazione di edifici.
Secondo l´articolo in questione, "quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l´opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l´appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.
Ordinanza allegata
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