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Alla ex moglie precaria spetta comunque l´assegno di mantenimento anche se vi ha rinunciato in sede di separazione .

Lo hanno stabilito i Giudici Supremi ( sesta sezione Civile) con Ordinanza n. 12217 del 2016 partendo dal parametro di riferimento della congruità dell´assegno di mantenimento rispetto allo stile di vita condotto dai coniugi nel corso della convivenza.
I Supremi Giudici, con tale Sentenza, hanno ribadito il principio giurisprudenziale risalente in base al quale l´entità dell´assegno va determinato in relazione alla circostanza ed ai redditi dei coniugi.
In tal senso i Giudici del Palazzaccio hanno sottolineato una fondamentale differenza tra il ricorrere dell´an e del quantum in ordine all´assegno di mantenimento con riferimento a quanto disposto all´articolo 156 c.c.
In relazione all´an, che l´assegno vada comunque riconosciuto al coniuge più debole economicamente.
Sul piano del quantum, che vada operata una valutazione dettagliata contestualizzata alla situazione patrimoniale complessiva dei coniugi, dando un adeguato rilievo alla capacità lavorativa del coniuge precario, ma il tutto relazionato alla quantificazione dell´assegno di mantenimento e non alla sua sussistenza.
Per tali ragioni i Giudici Supremi nel caso de quo, hanno accolto le richieste della moglie, precaria economicamente più debole, riconoscendo l´assegno di mantenimento anche se non previsto in sede di separazione.
sentenza allegata
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