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Risponde di detenzione illecita in concorso chi custodisce la droga di altri nella propria borsa

I giudici della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27787 del 5 giugno 2017, hanno affermato che la condotta di chi custodisce all´interno della propria borsa sostanza stupefacente affidatole dal proprio convivente, configura un comportamento punibile in termini di concorso del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
Era accaduto che due giovani conviventi erano stati sorpresi mentre viaggiavano all´interno di un pulman di linea in possesso di tre panetti di sostanza stupefacente del peso di circa 100 grammi ciascuno. La sostanza veniva rinvenuta nella borsa della ragazza a cui era stata affidata dal proprio convivente, per tale condotta veniva giudicata e condannata in concorso per detenzione illecita di sostanza stupefacente
nel giudizio di merito.
Il ricorso avanti la Corte di Cassazione veniva proposto dal legale della donna avverso la sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto colpevole il suo comportamento.
Con il ricorso la difesa sosteneva che la sentenza impugnata fosse affetta da: a) vizio di motivazione circa la colpevolezza di D.M., che ha tenuto un comportamento meramente passivo inidoneo a contribuire alla realizzazione della condotta (come confermato dalle dichiarazioni della D.M. secondo cui la sostanza stupefacente sequestrata apparteneva soltanto a lei) e, in ogni caso, per mancanza di prova circa la destinazione della sostanza allo spaccio; b) violazione dell´art. 62-bis c.p. per il disconoscimento delle circostanza attenuanti generiche nonostante la giovane età e l´incensuratezza dei ricorrenti.
Invero i giudici della Corte di Cassazione esaminato il ricorso, hanno ritenuto il comportamento della ricorrente non meramente passivo anzi la condotta di C. è stata qualificata in termini di concorso per avere agevolato l´azione, garantendo con la sua presenza non casuale implicitamente collaborazione in caso di bisogno (Sez. 6, n. 9986 del 20/05/1998, Rv. 211587; Sez. 6, n. 1108 del 4/12/1996, dep. 1997, Rv. 206785), sicchè deve escludersi che la sua condotta possa qualificarsi come connivenza non punibile risolventesi in un comportamento solo passivo (Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, R v. 265167; Sez. 6, n. 47562 del 29/10/2013, Rv. 257465).
Nel caso di specie inoltre l´elevato quantitativo della sostanza stupefacente detenuta dagli imputati, secondo il giudizio della Corte costituiva, in considerazioni delle modeste condizioni economiche dei due, un indice univoco della destinazione almeno parziale dello stupefacente ad uso non esclusivamente personale. Tale circostanza è stata sufficiente per i giudici di legittimità a configurare il concorso nel reato della donna per avere agevolato l´azione, garantendo con la sua presenza non casuale implicitamente collaborazione in caso di bisogno.
Per tali ragioni il ricorso veniva rigettata e la sentenza impugnata confermata
Si allega sentenza

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