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Elezioni CSM: il sorteggio temperato non viola l’art. 104 della Costituzione.

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 Il 13 ottobre 2022, il senatore Zanettin ha presentato al parlamento un disegno di legge recante modifiche al sistema di elezione dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il progetto, secondo quanto si legge nella relazione introduttiva, mira a "spezzare il legame fra magistrato e correnti tramite l'introduzione, nel procedimento elettorale della componente togata del CSM, di un sistema che consenta la possibilità di candidarsi anche a quei magistrati non supportati dalla corrente maggiormente influente di turno: il sorteggio temperato".

In concreto, il meccanismo del sorteggio temperato, che interviene nella fase della individuazione dei candidati all'elezione, prevede la formazione di tre distinti elenchi: uno contenente i nominativi dei magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte di Cassazione e la procura generale presso la stessa Corte; uno contenente i nominativi dei magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, l'ultimo dei tre elenchi contenente i nominativi dei magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario della Corte di Cassazione.  

Secondo quanto previsto dal disegno di legge, da tali elenchi vengono poi estratti a sorte (in numero notevolmente superiore a quello dei posti da assegnare) i nominativi dei magistrati proposti come candidati al CSM, i quali, una volta estratti, avranno a disposizione quarantotto ore per comunicare la propria indisponibilità alla candidatura. I magistrati che rinunciano sono sostituiti dai magistrati inseriti nell'elenco dei supplenti.

Il meccanismo del sorteggio temperato è stato ritenuto da più parti in contrasto con il dettato costituzionale e, in particolare, con l'art. 104 della Costituzione il quale, al comma 4, stabilisce che i componenti del CSM, ad esclusione del primo presidente e del procuratore generale della Corte di Cassazione, siano "eletti per due terzi da tutti i magistrati e per un terzo dalle camere in seduta comune".

Secondo quanto esposto nel corso delle audizioni svoltesi il 19 giugno scorso presso l'ufficio di presidenza della 2° commissione, invece, il sistema elettivo contemplato dall'art. 104 della Costituzione, non osterebbe affatto con l'introduzione del sorteggio temperato, dal momento che tale meccanismo né sottrae al singolo elettore la facoltà di scelta del soggetto da eleggere, né, tantomeno, incide sulla rappresentatività del candidato eletto, essendo il CSM un organo di garanzia e non di rappresentanza nel senso proprio del termine. 

 

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