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Rifiutare un lavoro può costar caro, SC: ex pigro Cassazione perde diritto ad assegno

Su questo argomento molto dibattuto si sono pronunciati i Supremi Giudici della Cassazione, sezione VI Civile, con Ordinanza n. 25697 del 2017, depositata in data 27 ottobre.
Con tale ordinanza viene riconosciuta la fondatezza della richiesta avanzata dall´ex marito di vedere ridotto il "quantum" dell´assegno versato a favore dell´ex moglie, sul presupposto che la stessa oltre ad avere concrete capacità lavorative, mai sfruttate per inerzia, avesse addirittura rifiutato una concreta opportunità di lavoro.
L´inerzia della donna non può essere supportata dai Giudici Supremi che, in virtù della condotta posta in essere dall´ex moglie, vedono scemare i presupposti sui quali si basava il riconoscimento del corposo assegno versatole dal marito.
I Supremi magistrati, discostandosi da quanto stabilito nei precedenti gradi di giudizio ritengono doverosa una diminuzione del contributo versato dal marito alla donna.
In questa prospettiva i Giudici di Piazza Cavour rappresentano la necessità che in Corte d´Appello vengano approfondite le circostanze relative al rifiuto della donna di lavorare, pur di fronte ad una concreta possibilità lavorativa; in particolare andrà analizzata la condotta della donna che in generale si è sempre mostrata restia a trovare un lavoro, mostrando un´elevatissima inerzia nella ricerca dello stesso, magari, cullandosi del corposo assegno versato dal marito.
Gli Ermellini basano le loro valutazioni sull´ormai consolidato principio secondo cui deve trovare adeguata considerazione, nella decisione del giudice del merito, l´attitudine a procurarsi un reddito da lavoro (insieme ad ogni altra situazione suscettibile di valutazione economica) da parte del coniuge che pretenda l´assegno di mantenimento a carico dell´altro, tenendo quindi conto della effettiva possibilità di svolgimento di un´attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, pur senza che assumano rilievo mere situazioni astratte o ipotetiche, principio che tanto più rileva in sede non di prima separazione, ma di definitiva cessazione della relazione coniugale in seguito al divorzio,e, come nella specie, di figli ormai grandi, i quali dunque non necessitino della costante presenza fisica di un adulto.
Conclusioni: la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d´appello di Milano, in diversa composizione.
Avv. Giovanni Di Martino
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