Con la pronuncia n. 11018 depositata lo scorso 8 maggio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che "
il diritto ad una somma di denaro pari a otto Euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all´art. 3 della Convenzione dei diritti dell´uomo e delle libertà fondamentali, previsto dall´art. 35 ter, comma 3, ord. pen., si prescrive in dieci anni, che decorrono dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni. Coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima dell´entrata in vigore della nuova normativa, se non sono incorsi nelle decadenze previste dal D.L. n. 92 del 2014, art. 2, convertito in L. n. 117 del 2014, hanno anch´essi diritto all´indennizzo ex art. 35 ter, comma 3, ord. pen., il cui termine di prescrizione in questo caso non opera prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del decreto legge".
Le precisazioni operate dalla Suprema Corte prendono spunto dalla richiesta di risarcimento danni, ex art. 35 ter dell´ordinamento penitenziario, avanzata da un detenuto che lamentava di aver subito un trattamento inumano a causa delle condizioni di detenzione nel periodo tra il 1996 e il 2014.
Con la legge n. 117 del 2014 l´Italia – adeguandosi alle prescrizioni di cui all´art. 3 della Convenzione Europea e all´art. 27, terzo comma, della nostra Costituzione – ha introdotto l´art. 35 ter dell´ordinamento penitenziario, il cui terzo comma prevede, nel caso in cui la carcerazione inumana sia già terminata, una compensazione economica pari ad otto euro per ogni giornata di detenzione in cui si è subito il pregiudizio. Sotto l´aspetto processuale, la norma specifica che l´azione va proposta dinnanzi al Tribunale e "deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere".
Nel caso sottoposto all´attenzione della Corte, il Ministero della giustizia eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, sostenendo che l´art. 35-ter ord. pen., non avesse introdotto un diritto nuovo, ma solo una semplificazione processuale dell´azione di risarcimento danni prevista dall´art. 2043 c.c.
Giunto il ricorso in Cassazione, si rimettevano gli atti al primo presidente, ritenendo che la controversia ponesse questioni di particolare importanza in relazione proprio al termine di prescrizione del diritto (se dieci o cinque anni) e al suo termine di decorrenza.
In relazione alla prescrizione (quinquennale o, in subordine, decennale), le Sezioni Unite civili ribadiscono le conclusioni cui erano già giunte le sezioni penali (Cass. sent. n. 9658/2017 e n. 31475/2017, nonché Sezioni unite penali, 26 gennaio 2018, Tuttolomondo), laddove hanno chiarito che con l´art. 35 ter è stato introdotto per la prima volta nell´ordinamento italiano un istituto con finalità riparatorie e di riequilibrio della lesione della libertà rivelatasi ingiusta, riconoscendo così la natura innovativa e alternativa rispetto all´azione risarcitoria, con la conseguenza che il relativo termine di prescrizione non poteva decorrere prima della sua introduzione nell´ordinamento avvenuto il 28.06.2014.
Con la sentenza in commento si puntualizza che la novità dell´istituto non ne esclude la retroattività, così come emerge dal senso complessivo della normativa introdotta nel 2014, finalizzata a definire anche le situazioni pregresse, e dalla lettura della normativa intertemporale dettata dall´art. 2, che, disciplinando la materia della decadenza, fa inequivocabilmente riferimento, sia nel primo che nel secondo comma, a detenzioni degradanti ed inumane già conclusesi (e quindi anteriori) al momento dell´entrata in vigore della legge.
Le Sezioni Unite, inoltre, ribadiscono che, nonostante il legislatore parli di "risarcimento del danno", si è in presenza di un mero "indennizzo" che – nell´ottica di una forfetizzazione della liquidazione – non considera l´intensità del pregiudizio, le peculiarità del caso, il profilo soggettivo del colpevole: trattandosi, quindi, di indennizzo opera l´ ordinaria prescrizione decennale.
In ordine al termine di decorrenza della prescrizione, nella sentenza si precisa che esso decorre "giorno per giorno", poiché il diritto all´indennizzo è strutturato dalla legge come diritto a percepire una cifra fissa che si incrementa (solo) in relazione al numero di giornate di detenzione degradante; con riferimento alle situazioni in cui la detenzione sia cessata prima dell´entrata in vigore della legge, il termine di prescrizione decorre da quest´ultima data.
Rosalia Ruggieri, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Bari, sede di Taranto, nell´anno 2010 e ha conseguito l´abilitazione alla professione forense nell´anno 2013. E´ iscritta all´Ordine degli Avvocati di Bari.
Ha già pubblicato su questo sito, i seguenti articoli: 1) Avvocati: va sanzionato chi aziona più procedure esecutive contro lo stesso debitore, 29 novembre 2017;
2) Furto dalle impalcature: Condominio non risponde se c´è il caso fortuito, 27 dicembre 2017;
3) Infortuni sul lavoro, quando sono indennizzabili: Cassazione ricostruisce sistema, 21 febbraio 2018;
4) Terapie senza consenso informato: Cassazione chiarisce quando è possibile il risarcimento, 21 marzo 2018;
5) SC: "Stress forzato del lavoratore dipendente deve essere risarcito". Recentissima sentenza chiarisce portata del danno da straining, 7 aprile 2018;
6) Obbligo banca informare su rischi investimenti, SC: "Se non accade, cliente può recedere dal contratto, pur se esperto", 11 aprile 2018.
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