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Incapace di testimoniare vittima del sinistro che abbia rinunciato al proprio diritto

I giudici della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12660 del 23 maggio 2018, hanno ribadito il principio secondo cui la vittima di un sinistro stradale, qualora abbia rinunciato al proprio diritto di risarcimento del danno o anche se tale diritto sia prescritto, non può essere considerato soggetto capace ex art. 246 cpc, a rendere testimonianza nel giudizio che abbia per oggetto lo stesso sinistro stradale.

I Fatti
I congiunti di un soggetto che aveva perso la vita a seguito di un sinistro stradale, causato da auto rimasta non identificata, avevano promosso un giudizio dinnanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per richiedere il risarcimento dei danni nei confronti dell´impresa assicuratrice delegata dal Fondo delle vittime della Strada .
Il giudice di primo grado rigettava la domanda e lo stesso faceva la Corte di appello a cui si erano rivolti gli attori soccombenti.
 
Il giudice d´appello aveva ritenuta l´appello infondato in quanto aveva ritenuto l´unico teste indicato dagli attori soggetto incapace a rendere testimonianza, ex art. 246 cpc, in quanto esso stesso vittima del sinistro quale terzo trasportato dell´auto condotta dal congiunto che aveva perso la vita.
Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello veniva così proposto ricorso per cassazione.
Col primo motivo del ricorso i ricorrenti deducevano ai sensi dell´art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell´art. 246 c.p.c., in quanto il testimone che la Corte d´appello aveva ritenuto incapace a deporre aveva rinunciato ai suoi diritti al risarcimento, che nel frattempo erano caduti in prescrizione.

 
Ragioni della decisione
I giudici della Sesta Sezione hanno ritenuto infondato il ricorso, il motivo sopra riportato, secondo i giudici di legittimità, è infondato.
A tal fine hanno richiamato il principio più volte affermato dalla Corte, secondo cui "la vittima di un sinistro stradale è incapace ex art. 246 c.p.c a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto" (Sez. 3, Sentenza n. 19258 del 29/09/2015, Rv. 636973 — 01; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/09/2012, Rv. 623759 — 01; Sez. 3, Sentenza n. 13585 del 21/07/2004, Rv. 575427).
I giudici hanno poi ricordato che da tempo la Corte si era pronunciata sul punto a Sez. 3, Sentenza n. 1580 del 01/06/1974, Rv. 369751 ) affermando che la valutazione sulla legittimazione ad agire del soggetto chiamato a testimoniare, nello stesso processo per il riconoscimento del proprio diritto "dev´essere valutata indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell´interesse".
Per tale motivazione e per i motivi attinenti alle altre censure proposte col ricorso, che in questa sede non abbiamo esaminato, la Corte ha rigettato l´impugnazione proposta.
Si allega sentenza .
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