Il periodo di servizio prestato da un docente nel ruolo inferiore deve essere valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, e ciò vale anche per il passaggio a ruoli superiori che non erano previste nel testo originario della norma e quindi anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
Il principio è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Sentenza 04 ottobre 2016, n. 19778, e può aprire adesso la strada ad un ripensamento da parte del M.I.U.R..
La questione
Nel caso sottoposto all´esame della Sezione, la Corte d´Appello di Napoli aveva riformato quella del Tribunale, che aveva respinto la domanda proposta da una insegnante, dipendente del Ministero dell´Istruzione, dell´Università e della Ricerca, domanda diretta alla ricostruzione della propria carriera, previo riconoscimento del periodo trascorso come insegnante nel ruolo della scuola materna.
La decisione della Corte di Appello, aderendo alla interpretazione restrittiva della normativa di riferimento (secondo cui il beneficio della ricostruzione di carriera è escluso se il passaggio ad altro ruolo si concretizza nell´accesso alla scuola secondaria di primo grado con provenienza dalla scuola materna) era stata di segno negativo, e la domanda dell´insegnante era stata quindi rigettata.
L´insegnante aveva a questo punto proposto ricorso in Cassazione, lamentando l´erroneità e l´ingiustizia della Sentenza della Corte d´Appello che le aveva dato torto.
La decisione
I Supremi Giudici chiamati a dirimere la complessa e delicata controversia, hanno invece ritenuto che il ricorso della docente meritasse accoglimento, dando continuità al recente orientamento da loro stessi inaugurato.
In tal senso, i Giudici di Piazza Cavour sono quindi giunti ad una interpretazione sistematica della norma di riferimento, discostandosi dalla precedente lettura restrittiva della stessa, secondo la quale l´originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica dei 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna.
Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo, ha precisato il Supremo Collegio, comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l´art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione. Quindi, la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, vale anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
Hanno infatti affermato, in un linguaggio estremamente tecnico, che "Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni".
Tra l´altro, hanno affermato i Giudici, le Sezioni Unite hanno rilevato che l´ordinanza della Corte costituzionale richiamata nel caso in esame dalla Corte di Appello (e determinante, per quella Corte, ai fini del rigetto della domanda dell´insegnante) non assumeva alcun rilievo: prima di tutto perché riguardava norme diverse, ed in secondo luogo perché la pronunzia della Consulta non sposava in realtà la tesi restrittiva, in quanto, dato conto dell´esistenza di due orientamenti interpretativi diversi, uno restrittivo ed uno estensivo, si limitava a spiegare, senza prendere posizione tra le due possibili interpretazioni, che se anche dovesse privilegiarsi l´interpretazione restrittiva, ciò non avrebbe comportato la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando irragionevole, né contraria al buon andamento dell´amministrazione, la scelta di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna.
Il ricorso della docente è stato pertanto ritenuto fondato e accolto, e alla stessa garantita pertanto la ricostruzione di carriera invocata.
Sentenza allegata