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Ricorso elettorale: inammissibili motivi aggiunti a seguito istruttoria disposta da giudice

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione III, con Sentenza 25/05/2016, n. 2218, pronunciando in merito al ricorso in appello proposto per la riforma della sentenza del T.A.R. di Bari n. 01669/2015, resa tra le parti, concernente la proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale della Puglia - consultazioni elettorali del 31.5.2015.

Con ricorso proposto avanti al T.A.R. Puglia, sede di Bari, l´interessato aveva chiesto l´annullamento dell´atto di proclamazione degli eletti, nonché di tutti gli atti connessi, nella parte in cui era stato attribuito un seggio alla lista sopra detta nella Circoscrizione di Foggia ed era stato eletto il candidato G.L., odierno appellante, anziché assegnarlo alla medesima lista, ma alla Circoscrizione di Taranto, con conseguente sua elezione.
Nel corso del giudizio, il T.A.R. pugliese aveva disposto a cura del Prefetto di Bari, o suo delegato, l´accertamento dei voti riportati nelle sezioni n.4 del Comune di Palagianello e 2 del Comune di San Giorgio Jonico, con estensione dell´istruttoria anche alle altre sezioni della Circoscrizione di Taranto contestate con il ricorso incidentale (nn. 60 e 118 del Comune di Taranto), solo laddove l´esito della prima verifica fosse risultato favorevole al ricorrente principale.
Infine, nel caso in cui l´esito della seconda ed eventuale verifica si fosse rivelata favorevole al ricorrente incidentale, il T.A.R. aveva disposto procedersi anche all´ulteriore esame dei voti riportati nelle sezioni della Circoscrizione di Foggia come indicate nel gravame incidentale.
Nelle more delle operazioni peritali, il controinteressato nonché ricorrente incidentale in primo grado, aveva presentato un ricorso per motivi aggiunti, asserendo che a seguito della visione della documentazione richiesta, trasmessa dal Segretario Generale Regionale, sarebbe emersa la mancata assegnazione, alla lista n. 11, di ulteriori 51 voti nella Circoscrizione di Foggia.
All´esito, il T.A.R. aveva dichiarato inammissibili, per tardività, sia i primi che i secondi motivi aggiunti proposti dal ricorrente incidentale.
Avverso tale sentenza, aveva proposto appello G.L., lamentandone l´erroneità per due distinti motivi.
Il Collegio ha però ritenuto infondata la censura, in quanto, per costante giurisprudenza, sono inammissibili i motivi aggiunti dedotti a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure (Cons. St., sez. V, 7.7.2015, n. 3358).
Come aveva correttamente rilevato il T.A.R., infatti, l´accertamento di ulteriori ed eventuali voti di lista non era oggetto di contestazione né era stato richiesto al verificatore.
Di qui, per tali insuperabili ragioni, l´infondatezza del secondo motivo di appello, essendo del tutto ultroneo il ricalcolo dei voti effettuato dall´appellante ai fini del giudizio.
Segue Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 738 del 2016, proposto da:

G.L., rappresentato e difeso dall´Avv. Franco Gaetano Scoca, dall´Avv. Alessandro Gigli, dall´Avv. Giulio Scapato, dall´Avv. Giuseppe Mescia e dall´Avv. Lucia Murgolo, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Franco Gaetano Scoca in Roma, via G. Paisiello, n. 55;

contro

Regione Puglia, appellata non costituita;

nei confronti di

C.B., rappresentato e difeso dall´Avv. Fabrizio Cecinato e dall´Avv. Mario Soggia, con domicilio eletto presso l´Avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 01669/2015, resa tra le parti, concernente la proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale della Puglia - consultazioni elettorali del 31.5.2015

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visto l´atto di costituzione in giudizio di C.B.;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell´udienza pubblica del giorno 21 aprile 2016 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per l´odierno appellante G.L. l´Avv. Franco Gaetano Scoca e l´Avv. Alessandro Gigli e per l´appellato C.B. l´Avv. Fabrizio Cecinato;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il 31.5.2015 si sono svolte in Puglia le consultazioni elettorali per l´elezione del Presidente della Giunta ed il rinnovo del Consiglio regionale, all´esito delle quali C.B., odierno appellato e candidato per la lista "Noi a Sinistra per la Puglia", facente parte del gruppo di liste collegate al candidato Presidente Emiliano, è risultato non eletto, collocandosi al primo posto nella Circoscrizione di Taranto.

1.1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. Puglia, sede di Bari, l´interessato C.B. ha chiesto l´annullamento dell´atto di proclamazione degli eletti, nonché di tutti gli atti connessi, nella parte in cui è stato attribuito un seggio alla lista sopradetta nella Circoscrizione di Foggia ed è stato eletto il candidato G.L., odierno appellante, anziché assegnarlo alla medesima lista, ma alla Circoscrizione di Taranto, con conseguente sua elezione.

1.2. Ha lamentato il ricorrente, infatti, che dall´esame dei verbali delle sezioni n. 4 del Comune di Palagianello e n. 2 del Comune di San Giorgio Jonico, rientranti nella circoscrizione tarantina, risulterebbe la mancata attribuzione alla propria lista di 114 voti.

1.2. L´errore materiale commesso nell´indicazione e trascrizione dei dati delle due predette sezioni sarebbe stato determinante nella successiva assegnazione dei seggi a livello territoriale, in quanto avrebbe inciso sull´ordine decrescente della graduatoria dei voti residuati espressi in misura percentuale rispetto al Quoziente Elettorale Circoscrizionale (QEC), nella ripartizione del premio di maggioranza al gruppo di liste collegato al candidato presidenziale eletto.

1.3. Invero l´Ufficio elettorale, agendo sulla base dei criteri indicati dalla L. n. 108 del 1968 dalla L.R. n. 2 del 2005 come modificata dalla L.R. n. 7 del 2015, dapprima aveva individuato il QEC relativo a Taranto - dividendo il totale dei voti validi (196.576) riportati da tutte le liste ammesse al riparto per il numero dei Consiglieri regionali da eleggere nella circoscrizione più uno (3+1), con un risultato di 49.144 (pari alla parte intera di 196.576 : 4=49.144,00) - ed i 11.158 voti residuati per la lista in questione.

1.4. Sulla base di tali dati, poi, l´Ufficio, seguendo l´ordine decrescente della graduatoria dei voti residuati espressi in percentuale del relativo QEC come precedentemente determinato, con inizio dalla prima circoscrizione ancora priva di seggio, aveva assegnato 1 seggio alla Circoscrizione di Taranto, che risultava 3a in graduatoria con 26,24 (voti residuati x 100/QEC), e l´altro, appunto, alla Circoscrizione di Foggia, che la seguiva nell´ordine con 22,72.

1.5. Ripetendo, invece, i conteggi sulla base dei 114 voti non attribuiti, l´ordine sarebbe stato diverso, in quanto il QEC risulterebbe pari a 49.172 (ottenuto dal nuovo totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto, 196.576+114=196.690, diviso 4, il numero dei consiglieri più uno) e i voti residuati, pari ai voti validi della lista, ammonterebbero a 11.158+114=11.272.

1.6. Ne sarebbe derivato che in graduatoria la Circoscrizione di Taranto precederebbe quella di Foggia nell´ordine decrescente, con un risultato pari a 22,92 (prima 22,70), maggiore del 22,72 della Circoscrizione di Foggia, con la conseguente spettanza del seggio ed elezione del ricorrente, primo della lista circoscrizionale.

1.7. Con il ricorso di primo grado C.B., odierno appellato, ha quindi chiesto al T.A.R. pugliese di disporre la correzione del risultato elettorale in proprio favore, con conseguente sostituzione di G.L., al tempo Consigliere Regionale in carica, ponendo in sintesi, a fondamento del ricorso, violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e manifesta illogicità.

2. Con atto del 14.9.2015 si è formalmente costituita in primo grado la Regione Puglia.

2.1. Nella medesima data, in risposta alle censure del ricorrente, si è costituito il controinteressato G.L., rappresentando di aver avanzato diverse istanze di accesso agli atti, ma di non essere ancora allo stato in possesso di tutta la richiesta documentazione relativa alla circoscrizione di Foggia.

2.2. Lo stesso G.L. ha depositato, altresì, ricorso incidentale per l´annullamento dell´atto di proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere regionale, nella parte in cui, da un lato, sarebbero stati attribuiti nella Circoscrizione di Taranto 30 voti in più alla lista "Noi a Sinistra per la Puglia" e, dall´altro, non sarebbero stati, invece, conteggiati nella Circoscrizione di Foggia 81 voti alla medesima lista, con conseguente conferma dell´elezione dello stesso alla carica di Consigliere Regionale e declaratoria di inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse.

2.3. Con il medesimo ricorso incidentale, poi, il controinteressato in primo grado ha chiesto altresì la declaratoria di incostituzionalità dell´art.15, comma 6, n. 5, lett. a), alla quale rinvia il comma 7, della L. n. 108 del 1968, come sostituito dalla L.R. n. 7 del 2015, nella parte in cui, nel prevedere che i seggi assegnati alle liste del gruppo sono ripartiti tra le Circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo QEC, stabilisce che a ciò si proceda "iniziando dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio".

2.4. Nello specifico, dunque, il ricorrente incidentale ha lamentato che dalla visione della documentazione in suo possesso sarebbero emersi macroscopici errori materiali di trascrizione nei verbali di alcune sezioni e nei prospetti riepilogativi delle sezioni circoscrizionali di Taranto e Foggia.

2.5. In particolare, con riferimento a tale ultima circoscrizione, risulterebbe che:

- nella sezione 35 del Comune di Manfredonia, sarebbero stati assegnati alla lista n. 11 (Noi a Sinistra per la Puglia), 26 voti, anziché 34, con una differenza di 8 voti in meno;

- nella sezione n. 36 de medesimo Comune, sarebbero stati assegnati 16 voti, anziché 39, con una differenza di 23 voti in meno;

- nella sezione n. 6 del Comune di Mattinata, non sarebbe stato assegnato alcun voto, anziché 46, con una differenza di 46 voti in meno;

- nella sezione n. 9 del Comune di Foggia, sarebbero stati attribuiti 8 voti, anziché 9, con una differenza di 1 voto in meno;

- nella sezione n. 62 del medesimo Comune, sarebbero stati attribuiti 16 voti, anziché 17, con una differenza di 1 voto in meno;

- nella sezione n. 74 del medesimo Comune, sarebbero stati attribuiti 5 voti, anziché 7, con una differenza di 2 voti in meno.

2.6. Dunque, nella Circoscrizione di Foggia, alla lista n. 11, sarebbero stati erroneamente sottratti 81 voti.

2.7. Al contrario, in quella di Taranto, alla lista n. 12, avente medesimo contrassegno, sarebbero stati attribuiti 30 voti in più, e precisamente:

- nella sezione n. 60 del Comune di Taranto, sarebbero stati assegnati 10 voti, anziché 8, con una differenza di 2 voti in più;

- nella sezione n. 118 del Comune di Taranto, sarebbero stati assegnati 26 voti validi anziché 4, con una differenza di 22 voti in più;

- nel Comune di Sava, sarebbe stato attributo un totale parziale dei voti di lista conseguiti in ciascuna delle quindici sezioni pari a 155 voti, in luogo dei 149 effettivamente conseguiti, con una differenza di 6 voti in più.

2.8. Sulla base dei dati erronei come sopra evidenziati, ripetendo dunque i calcoli con attribuzione di 81 voti nella Circoscrizione di Foggia, e correlativa sottrazione di 30 voti in quella di Taranto, risulterebbero un QEC pari a 43.535 (prima 43.519), e voti residuati pari a 9.969 (prima 9.888) per la prima, e QEC pari a 49.136, e voti validi pari a 11.128, per la seconda.

2.9. Tali nuovi conteggi, secondo il ricorrente incidentale, determinerebbero che nella graduatoria dei voti residuati, Foggia precederebbe nell´ordine Taranto, rispettivamente in 4a e 5a posizione, con 22,89 e 22,64, e in tale ottica, sempre secondo la tesi del ricorrente incidentale, il ricorso principale doveva essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

3. Con ordinanza n. 1320/2015, poi corretta con la successiva ordinanza n. 1410/2015, il Collegio di primo grado ha disposto gli incombenti istruttori ritenuti necessari per le decisione, rilevando preliminarmente come l´interesse al ricorso incidentale sia subordinato all´esito favorevole, per il ricorrente principale, dell´accertamento della spettanza dei voti ulteriori contestati.

3.1. Pertanto il T.A.R. pugliese ha disposto a cura del Prefetto di Bari, o suo delegato, l´accertamento dei voti riportati nelle sezioni n.4 del Comune di Palagianello e 2 del Comune di San Giorgio Jonico, con estensione dell´istruttoria anche alle altre sezioni della Circoscrizione di Taranto contestate con il ricorso incidentale (nn. 60 e 118 del Comune di Taranto), solo laddove l´esito della prima verifica fosse risultato favorevole al ricorrente principale.

3.2. Infine, nel caso in cui l´esito della seconda ed eventuale verifica si fosse rivelata favorevole al ricorrente incidentale, il T.A.R. ha disposto procedersi anche all´ulteriore esame dei voti riportati nelle sezioni della Circoscrizione di Foggia come indicate nel gravame incidentale.

3.3. Nelle more delle operazioni peritali, il controinteressato nonché ricorrente incidentale G.L., in primo grado, ha presentato un ricorso per motivi aggiunti depositandolo in data 4.11.2015, asserendo che a seguito della visione della documentazione richiesta, trasmessa dal Segretario Generale Regionale in data 22.10.2015, sarebbe emersa la mancata assegnazione, alla lista n. 11, di ulteriori 51 voti nella Circoscrizione di Foggia, segnatamente:

- nella sezione n. 2 del Comune di Accadia, 5 voti in meno;

- nelle sezioni nn. 1 e 12 del Comune di Apricena, 2 voti in meno ciascuna;

- nella sezione n. 1 del Comune di Carapelle, 1 voto in meno;

- nella sezione n. 1 del Comune di Carpino, 1 voto in meno;

- nella sezione n. 26 del Comune di Cerignola, 1 voto in meno;

- nella sezione n. 130 del Comune di Foggia, 3 voti in meno;

- nelle sezioni nn. 3, 34, 38, 45, 54 del Comune di Manfredonia, rispettivamente, 3, 5, 2, 2 e 2 voti in meno;

- nella sezione n. 2 del Comune di Ordona, 1 voto in meno;

- nella sezione n. 1 del Comune di Pietramontecorvino, 1 voto in meno;

- nella sezione n. 7 del Comune di San Giovanni Rotondo, 1 voto in meno;

- nella sezione n. 17 del Comune di San Marco in Lamis, 3 voti in meno;

- nelle sezioni nn. 9, 10, 21 del Comune di Sannicandro Garganico, rispettivamente 9, 3 e 1, voti in meno;

- nelle sezioni nn. 43 e 49 del Comune di San Severo, 1 voto in meno ciascuna;

- nella sezione n. 14 del Comune di Vieste, 1 voto in meno.

3.4. Nella Circoscrizione di Foggia, pertanto, sarebbe stato erroneamente sottratto un totale di 132 voti (81+ 51).

3.5. Da qui, secondo la tesi del ricorrente incidentale in primo grado, anche astrattamente riconoscendo i 114 voti reclamati col ricorso principale, e senza sottrarre i voti di Taranto contestati in via incidentale, la graduatoria non potrebbe subire alcun cambiamento in quanto la Circoscrizione di Foggia precederebbe comunque quella di Taranto, con 23,01, rispetto a 22,92.

3.6. All´esito delle operazioni di verificazione, per le quali il verificatore ha provveduto al deposito della relazione peritale e delle relativa documentazione, il ricorrente incidentale in primo grado ha poi proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti, censurando il calcolo del quoziente elettorale circoscrizionale (QEC), come determinato dalla Commissione Elettorale Centrale, in quanto durante l´istruttoria sarebbero stati rinvenuti complessivamente 403 voti di lista in più nella circoscrizione di Taranto (specificamente, 67 per il Comune di Palagianello, e 336 per quello di San Giorgio Jonico), invece non conteggiati.

3.7. Tale nuovo dato andrebbe necessariamente, secondo la tesi difensiva del ricorrente incidentale, a rideterminare i risultati prima raggiunti, sia nel calcolo dei voti validi delle liste ammesse al riparto (196.576+67+336=196.979), sia nel relativo quoziente (196.979:4=49.244), implicando a sua volta nella graduatoria circoscrizionale una diminuzione della percentuale QEC relativa a Taranto, che passerebbe da 22,92 a 22,87, confermando la precedenza di Foggia, con una percentuale pari a 23,01 come rideterminata alla luce del ricorso incidentale e dei primi motivi aggiunti.

4. Nella sentenza n. 1169 del 23.12.2015 il T.A.R. pugliese ha statuito che il risultato elettorale, come rideterminatosi a seguito della verificazione effettuata, debba leggersi in favore del ricorrente principale, C.B., con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale nella parte in cui non supera la cd. prova di resistenza.

4.1. Una volta acclarata all´esito della verificazione la spettanza dei 114 voti, recte 108 (114-6), per la Circoscrizione di Taranto, infatti, il nuovo conteggio porta ai seguenti risultati: 196.684 voti validi (196.576+108), QEC pari a 49.171, 11.266 voti residuati (11158+108), e 22,91 (voti residuatix100/QEC).

4.2. Tale nuova percentuale fa sì che l´ordine della graduatoria decrescente sia cambiato in favore di Taranto, anche riconoscendo alla circoscrizione di Foggia gli 81 voti in più, lamentati in via incidentale.

4.3. Infatti, ripetendo le medesime operazioni anche per quest´ultima, si ottiene: 217.679 voti validi (217.598+81), QEC di 43.535, 9.969 voti residuati (9888+81), e 22,89 (risultato inferiore al corrispondente di Taranto).

4.4. Il T.A.R., sulla scorta di quanto emerso dalla verificazione, ha quindi accolto il ricorso principale, proclamando eletto Consigliere Regionale C.B., e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, proposto da G.L., nella misura in cui, anche considerando i voti da questo lamentati come mancanti, esso non supererebbe la prova di resistenza.

4.5. Quanto alla questione di costituzionalità, sollevata in via subordinata dallo stesso Giuseppe Borraccino, il T.A.R. l´ha ritenuta manifestamente infondata, respingendo in parte qua il ricorso incidentale.

4.6. Infine il T.A.R. ha dichiarato inammissibili, per tardività, sia i primi che i secondi motivi aggiunti proposti dal ricorrente incidentale.

5. Avverso tale sentenza ha proposto appello G.L., lamentandone l´erroneità per due distinti motivi, che saranno di seguito esaminati, e ne ha chiesto la riforma, con conseguente riattribuzione a sé del seggio, in sostituzione di C.B., e declaratoria di nullità delle deliberazioni del Consiglio Regionale nn. 27 e 28 del 28.12.2015, con le quali, in esecuzione della sentenza impugnata, si è provveduto alla surroga dello stesso Borraccino in sostituzione dell´appellante.

5.1. Si è costituito C.B., con memoria difensiva, per opporsi all´accoglimento del gravame.

5.2. Nella pubblica udienza del 21.4.2016 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

6. L´appello è infondato e deve essere respinto.

6.1. Con un primo motivo (pp. 10-21 del ricorso) l´odierno appellante deduce il difetto di istruttoria e di motivazione della sentenza appellata, l´erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso e dei duplici motivi aggiunti al ricorso incidentale, la contraddittorietà della motivazione, la grave violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

6.2. Il primo giudice ha ritenuto che col ricorso principale C.B. abbia chiesto l´accertamento di 114 voti in favore della propria lista nella circoscrizione di Taranto e ciò non avrebbe potuto non incidere anche sulla determinazione del totale dei voti validi, ma solo limitatamente a quei 114 voti, mentre con i duplici motivi aggiunti G.L. avrebbe chiesto che i nuovi conteggi fossero svolti non già con riferimento ai soli 114 voti, bensì sulla base di un numero più alto di voti, ben 403 voti, come in effetti emersi dall´accesso documentale e dalle operazioni di verificazione.

6.3. La tesi del T.A.R., secondo l´appellante, sarebbe erronea e si baserebbe su una distorta applicazione di alcuni dei principi-cardine del processo elettorale che viceversa, se correttamente interpretati, avrebbero dovuto determinare una dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale, per carenza di interesse, in quanto non idoneo a dimostrare il superamento della prova di resistenza.

6.4. Un primo dato certo e inconfutabile, sostiene ancora l´appellante, sarebbe quello secondo cui il corpo elettorale, nella consultazione elettorale di cui è causa, ha espresso un voto dal cui corretto conteggio, così come emerso dalle verifiche istruttorie, discende la legittima elezione dell´attuale appellante.

6.5. La decisione del primo giudice, al contrario, si baserebbe su un dato parziale, non avendo voluto tenere conto dell´effettivo numero di voti validi espressi in favore della lista elettorale "Noi a sinistra per la Puglia", così come risultante dalle verifiche istruttorie.

6.6. Un secondo elemento rilevante consisterebbe nel fatto che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato e qualificato il petitum del ricorso principale e di quello incidentale, ricavandone le predette conclusioni in merito al presunto ampliamento del thema decidendum attraverso i motivi aggiunti.

6.7. In altre parole, pur riconoscendo alla lista "Noi a Sinistra per la Puglia" della Circoscrizione di Taranto i 108 voti reclamati da C.B., comunque, sarebbe emerso che alla Circoscrizione di Taranto non spettava un altro seggio in luogo di quello attribuito alla Circoscrizione di Foggia, perché la percentuale relativa alla Circoscrizione di Foggia - 23,01 - così come rideterminata, aggiungendo gli 81 + 51 voti di lista validi, risulterebbe superiore a quella di Taranto - 22,87 - ed infatti, riconoscendo sia gli effetti 403 voti di lista validi sia i 108 della lista "Noi a Sinistra per la Puglia" nella Circoscrizione di Taranto, il seggio, comunque, resterebbe assegnato alla Circoscrizione di Foggia.

6.8. L´oggetto del giudizio di primo grado, sostiene in sintesi l´appellante, non riguardava esclusivamente i "Voti validi di lista "Noi a Sinistra per la Puglia"" nelle Circoscrizioni di Taranto e Foggia, come ha sostenuto il T.A.R., bensì anche il "Totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto" nelle predette Circoscrizioni, come chiaramente indicato in ripetuti passaggi del ricorso incidentale e dei secondi motivi aggiunti.

7. Quanto alla tempestività dei primi motivi aggiunti (pp. 14-17 del ricorso), poi, l´appellante sostiene che non possa non tenersi conto di una circostanza di assoluto rilievo e, cioè, della tempestività delle richieste di accesso presentate per acquisire i dati elettorali e del conseguente ritardo da parte degli organi competenti nel consentirle, con conseguente ammissibilità delle sue impugnazioni, in quanto proposte per tempo (e in ogni caso, come detto, nel solco segnato dal ricorso incidentale della verifica del "Totale dei voti validi delle liste ammesse a riparto") al verificarsi dell´acquisita conoscenza dei dati elettorali prima sconosciuti.

7.1. La corretta interpretazione della disciplina processuale in materia elettorale deve necessariamente garantire il pieno e incondizionato rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale piena ed effettiva, pena l´illegittimità costituzionale di tale disciplina, e tutto ciò, a maggior ragione, considerando la circostanza che, in materia elettorale, il D.Lgs. n. 104 del 2010 attribuisce al giudice amministrativo una giurisdizione estesa al merito.

7.2. Appena ricevuta la notifica del ricorso introduttivo avanti al T.A.R., in data 6.8.2015, G.L. si sarebbe immediatamente attivato per potere accedere alla copia dei risultati elettorali - verbali di ogni sezione - della lista "Noi a sinistra per la Puglia", all´uopo presentando, il 18.8.2015, un´istanza di accesso al Segretario Generale della Regione Puglia e, in data 28.8.2015, un´istanza di accesso al Presidente dell´Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Foggia.

7.3. Solo in data 22.10.2015 all´odierno appellante sarebbe stato consentito di prendere visione e di estrarre copia unicamente del Mod. 271/AR Puglia e, quindi, neppure di tutta la documentazione elettorale richiesta sin dal 18.8.2015.

7.4. Vi sarebbe stato un vero e proprio ostruzionismo, da parte degli uffici regionali, che hanno in ogni modo ritardato e ostacolato, secondo la tesi dell´odierno appellante, il rilascio della documentazione richiesta.

7.5. Tenuto conto, dunque, che a G.L. sarebbe stato consentito di avere effettiva conoscenza dei documenti da impugnare solo il 22.10.2015 e considerando che i motivi aggiunti sono stati notificati il 2.11.2015, sarebbe indubbia la tempestività di tali motivi aggiunti.

8. Quanto al profilo, infine, del presunto ampliamento del thema decidendum (pp. 17-21 del ricorso), l´appellante deduce che i vizi eccepiti a mezzo dei motivi aggiunti erano stati già contestati, in via generale, nel ricorso incidentale e le relative censure sarebbero state meglio specificate e puntualizzate dopo la conoscenza del Mod. 271/AR Puglia unitamente al Mod. 268/AR/1.

8.1. Nessuna giuridica e pratica rilevanza potrebbe assegnarsi al fatto che G.L., anziché richiedere tempestivamente ai Comuni della Circoscrizione di Foggia tutta la documentazione elettorale per individuare eventuali irregolarità rilevanti per il ricorso incidentale, avrebbe presentato le istanze di accesso ai documenti unicamente nel mese di ottobre, peraltro, a distanza di oltre 2 mesi e mezzo dalla notifica del ricorso introduttivo.

8.2. Ciò in quanto, nel procedimento elettorale, ai fini della contestazione dei voti, non rileva la copia del verbale della sezione elettorale depositato presso il Comune, ma unicamente la copia del verbale consegnato all´Ufficio circoscrizionale provinciale presso il Tribunale.

8.3. Tenuto conto che l´atto di proclamazione degli eletti è adottato esclusivamente sulla base del materiale elettorale detenuto dall´Ufficio circoscrizionale provinciale presso il Tribunale, del tutto correttamente G.L. avrebbe prontamente richiesto di accedere a tale documentazione elettorale.

8.4. Davvero non si comprende, secondo l´appellante, come possa ragionevolmente sostenersi che egli, ricevuta la notifica del ricorso, avrebbe potuto proporre istanze di accesso nei confronti dei 61 Comuni della Provincia di Foggia, così da poter individuare eventuali irregolarità rilevanti per il ricorso incidentale, poiché, stante il ristretto termine decadenziale, sarebbe stato materialmente impossibile per G.L. accedere, con tempestività, agli atti delle ben 654 sezioni elettorali della Circoscrizione di Foggia.

9. Il motivo, nella sua complessa articolazione, non può essere condiviso.

9.1. Anzitutto si deve rilevare che il ricorso incidentale, originariamente proposto avanti al T.A.R. dall´odierno appellante, era a volto a verificare, come si legge espressamente a p. 16 dello stesso, "l´effettivo dato elettorale che la lista "Noi a Sinistra per la Puglia" ha ottenuto nella recente competizione elettorale per l´elezione del Presidente, della Giunta e del Consiglio della Regione Puglia", per l´esclusiva ragione che a detta lista fossero stati erroneamente sottratti ben 81 voti nella Circoscrizione di Foggia e aggiunti, invece, altrettanto erroneamente aggiunti 30 voti nella Circoscrizione di Taranto (pp. 17-21 del ricorso).

9.2. Da tanto il ricorrente incidentale faceva discendere, e chiedeva nelle conclusioni, la declaratoria dell´inammissibilità del ricorso principale, perché - tenendo conto di tale dato e, si badi, solo di questo - il risultato elettorale non sarebbe comunque cambiato.

9.3. In subordine, peraltro, l´appellante incidentale proponeva la questione di costituzionalità dell´art. 15, comma 6, n. 5, lett. a), della L. n. 108 del 1968, come sostituito dall´art. 8, comma 1, lett. i), della L.R. n. 7 del 2005, nella parte in cui si poneva in aperta violazione del principio fondamentale di eguaglianza del voto, asserendo che non fosse garantita l´equa e proporzionata ripartizione dei seggi consiliari tra le varie Circoscrizioni elettorali regionali.

9.4. Con i primi motivi aggiunti al ricorso incidentale, in seguito alla trasmissione da parte del Segretario Generale del Consiglio Regionale della Regione Puglia, effettuata con nota prot. n. 19443 in data 22.10.2015, della copia conforme dell´originale del Modello n. 271- AR-Puglia, G.L. deduceva, ulteriormente, che alla lista "Noi a Sinistra per la Puglia", nella circoscrizione di Foggia, fossero stati sottratti per errore ulteriori 51 voti, oltre agli 81 già lamentati nel ricorso incidentale, e ne concludeva che, anche ammettendo i 114 voti reclamati dall´appellante principale per la Circoscrizione di Taranto, la graduatoria non sarebbe cambiata in favore di quest´ultimo, a maggior ragione, per la mancata considerazione dei 132 voti (81 dedotti con il ricorso incidentale + 51 dedotti con i primi motivi aggiunti).

9.5. All´esito della verificazione, disposta nel frattempo dal T.A.R., G.L. ha proposto ulteriori motivi aggiunti, deducendo che, se pure fosse astrattamente accolto il ricorso principale, impropriamente riconoscendo a C.B. i 108 voti in più nella Circoscrizione di Taranto, questi non avrebbe conseguito la carica di consigliere regionale, considerando che, nel tenere necessariamente presenti i 403 voti di lista validi per la Circoscrizione di Taranto e non conteggiati siccome era emerso in sede di verificazione, la percentuale relativa alla Circoscrizione di Foggia, ricalcolata sulla base dei soli 81 voti reclamati a mezzo del ricorso incidentale, 22,89, risulterebbe comunque superiore a quella di Taranto, 22,87.

9.6. Dall´attenta considerazione del thema decidendum, quale delimitato dall´originario ricorso incidentale e dai successivi motivi aggiunti, si desume che:

-nel ricorso incidentale G.L. avesse lamentato la mancata assegnazione di 81 voti alla Circoscrizione di Foggia, quale risultante dal Modello n. 85-AR-Puglia e dagli altri documenti, già in suo possesso;

- nei primi motivi aggiunti il ricorrente incidentale abbia, poi, dedotto la mancata assegnazione di ulteriori 51 voti, quale risultante dal Modello n. 271-AR-Puglia, che avrebbe ottenuto solo il 22.10.2015;

- nei secondi motivi aggiunti il ricorrente incidentale abbia, infine, lamentato il mancato conteggio, nel "Totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto", di 403 voti acclarati in sede di verificazione.

10. Occorre rilevare, quanto ai primi motivi aggiunti, che G.L. abbia richiesto il Modello n. 271-AR-Puglia ("Prospetto del riepilogo dei voti ottenuti da ciascun candidato, risultanti dai verbali di tutte le sezioni elettorali della Circoscrizione") relativo alla Circoscrizione di Foggia, per la prima volta, solo con la diffida del 19.10.2015, rivolta al Segretario Generale del Consiglio Regionale, e mai prima di allora, sicché egli aveva l´onere di richiedere immediatamente anche tale documento, laddove avesse inteso contestare, con il ricorso incidentale, i risultati in tutte le sezioni elettorali della Circoscrizione di Foggia e non, come inizialmente ha fatto, solo per quelle nei Comuni di Manfredonia, Mattinata, Foggia.

10.1. Risulta, invece, che egli ha chiesto ed ottenuto la documentazione relativa ai Comuni di Carapelle, Foggia, Manfredonia e San Nicandro Garganico solo nei mesi di agosto e settembre, mentre ha avanzato la richiesta di accesso ai documenti, per altri Comuni del foggiano, solo nel mese di ottobre, come ha osservato il T.A.R. nella sentenza impugnata (p. 21).

10.2. Anche prescindendo da tale considerazione, tuttavia, non è rimasta oggetto di specifica contestazione nel pur corposo e dettagliato atto di gravame, da parte dell´appellante, la decisiva e puntale motivazione del T.A.R. pugliese, secondo cui "lo stesso abbia provveduto alla richiesta del Mod-271 AR per la circoscrizione di Foggia solo con l´atto di diffida del 19.10.2015 rivolto al Segretario Generale Regionale, dove viene espressamente menzionato per la prima volta" (p. 22 della sentenza impugnata).

10.3. Nello stesso ricorso incidentale, a p. 7, l´odierno appellante rilevava di avere chiesto alla Regione Puglia, con istanza del 18.8.2015, "copia dei risultati elettorali (verbali di ogni sezione) della lista "Noi a Sinistra per la Puglia" con le relative preferenza attribuite a ogni candidato ed inerenti la circoscrizione di Foggia" e non del prospetto riepilogativo.

10.4. Ne segue, quindi, l´inammissibilità dei primi motivi aggiunti, le cui censure si fondano sulla dedotta circostanza dell´accesso al Modello n. 271-AR-Puglia ("Prospetto del riepilogo dei voti ottenuti da ciascun candidato, risultanti dai verbali di tutte le sezioni elettorali della Circoscrizione") solo in data 22.10.2015, essendo incontestabile e incontestato che mai, prima della diffida in data 19.10.2015, G.L. avesse richiesto tale documento, pur avendo proposto già analitiche censure nel ricorso incidentale, relativamente alle sezioni elettorali di alcuni Comuni della Circoscrizione di Foggia.

11. Parimenti inammissibili, poi, sono i secondi motivi aggiunti, con i quali l´odierno appellante, in esito alla verificazione, ha contestato che il risultato elettorale non cambierebbe, in favore del ricorrente in prime cure, perché nel calcolo del quoziente elettorale circoscrizionale (QEC) non sarebbero state conteggiate nella Circoscrizione di Taranto 403 schede rinvenute durante le operazioni di verificazione nelle sezioni n. 4 del Comune di Palagianello (664 voti di lista anziché 597 voti riportati, con una differenza di 67 voti) e n. 2 del Comune di San Giorgio Jonico (n. 474 voti di lista anziché 138 voti riportati, con una differenza di 336 voti).

11.1. Si tratta di una censura, quella relativa al calcolo del QEC sulla base del "Totale dei voti validi delle liste ammesse al riparto", che mai era stata dedotta né minimamente adombrata nel ricorso incidentale, diversamente da quanto assume l´appellante, e quindi del tutto nuova, non costituendo specificazione dei motivi contenuti nel ricorso incidentale.

11.2. Occorre al riguardo rammentare, infatti, che per costante giurisprudenza di questo Consiglio sono inammissibili i motivi aggiunti dedotti a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure (Cons. St., sez. V, 7.7.2015, n. 3358).

11.3. Come ha correttamente rilevato il T.A.R., infatti, l´accertamento di ulteriori ed eventuali voti di lista non era oggetto di contestazione né era stato richiesto al verificatore.

11.4. Di qui, per tali insuperabili ragioni, l´infondatezza del secondo motivo di appello (pp. 21-27 del ricorso), essendo del tutto ultroneo il ricalcolo dei voti effettuato dall´appellante ai fini del presente giudizio.

12. In conclusione, per le ragioni esposte, la sentenza impugnata merita conferma, per aver correttamente ritenuto l´inammissibilità dei primi e dei secondi motivi aggiunti proposti dal ricorrente incidentale in primo grado, e conferma merita, conseguentemente, l´annullamento-correzione del risultato elettorale disposto dal T.A.R. in favore di C.B., proclamato eletto alla carica di Consigliere Regionale in luogo di G.L..

12.1. Le spese del presente grado di giudizio, considerata la complessità della questione, possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull´appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l´effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2016 con l´intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

 

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