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Ricorso elettorale: inammissibile se "esplorativo"

Lo ha ribadito il Consiglio di Stato Sezione V, con Sentenza 21/04/2016 n. 1578, pronunciando sull´appello proposto per la riforma della sentenza del T.A.R. VALLE D´AOSTA n. 00051/2015 concernente verbali operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunali- elezioni comunali anno 2015.
Nei motivi d´appello, gli appellanti, oltre a denunciare gli errori di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nel valutare, sulla base del contenuto della verbalizzazione della sezione che le ha scrutinate, le cinque schede specificamente contestate, avevano lamentano l´omesso esercizio dei poteri istruttori per non avere il Tar proceduto all´apertura dei plichi contenenti le schede contestate e all´analitica disamina di esse.
L´appello è stato dichiarato infondato.
Comune denominatore dei motivi d´appello era infatti, secondo il giudice d´appello, il mancato assolvimento dei poteri istruttori del Tar che, non verificando de visu le schede contestate, sarebbe incorso in error in procedendo inficiante la validità della sentenza appellata.
In realtà, ha rilevato Palazzo Spada, l´analitico esame del contenuto della motivazione della sentenza palesa le ragioni giuridiche sottese alle valutazioni, anche di carattere processuale, espresse dal Tar.
Il Consiglio ha quindi richiamato l´indirizzo giurisprudenziale da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi: il ricorso elettorale deve "indicare i vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le medesime" (cfr. Cons. St., n. 32 del 2014).
Viceversa, nella fattispecie, le censure riferite ad "almeno altre cinque schede", non specificamente indicate, senz´alcun riferimento alle operazioni elettorali di scrutinio, s´iscrivevano nel ricorso di tipo esplorativo, volto a sollecitare un´indagine giudiziaria a tutto campo delle operazioni elettorali affrancata da riscontri obiettivi e, per quel che qui più rileva, dal parametro processuale del principio di prova incombente sulla parte ricorrente che governa l´ammissibilità del ricorso in materia elettorale (cfr. Cons. St.., sez. V, 15 luglio 2013 n. 3795).
Segue Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8666 del 2015, proposto da:

C.O. e S.C., rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola Thiebat e Stefano Gattamelata, con domicilio eletto presso lo studio di quest´ultimo in Roma, Via Monte di Fiore 22;

contro

Comune di La Thuile;

nei confronti di

M.F. e altri, rappresentati e difesi dall´avv. Davide Sciulli, con domicilio eletto presso lo studio dell´avv. Carlo Cermignani in Roma, piazza A. Capponi, 16;

L.G., N.P.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VALLE D´AOSTA - AOSTA - SEZIONE UNICA n. 00051/2015, resa tra le parti, concernente verbali operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunali- elezioni comunali anno 2015

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mathieu Ferraris e di Barbara Frigo e di Giovanni Aldo Pino e di Dario Bandito;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell´udienza pubblica del giorno 3 marzo 2016 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Stefano Gattamelata, Pino D´Alberto su delega dell´avv. Davide Sciulli;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

C.O. e S.C. hanno chiesto l´annullamento del verbale dell´Ufficio elettorale della sezione 1 del comune di La Thuile, elezioni comunali 2015, nelle parti relative alle operazioni di scrutinio, alla ripartizione dei seggi tra le liste ed alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale avvenuta l´11 maggio 2015, con conseguente correzione del risultato del elezioni.

Gravame esteso agli atti conseguenti quali, in particolare, la nomina del sindaco e dei consiglieri comunali della lista n. 1, risultata vincitrice per un margine di cinque voti rispetto a quella di cui fanno parte i ricorrenti.

I quali denunciavano l´errata valutazione di cinque schede, oggetto di espressa contestazione nel verbale delle operazioni elettorali dell´unica sezione elettorale nonché di altre schede che, sebbene (si dice) contestate nella fase di scrutinio, non erano state riportate come contestate nel verbale di scrutinio.

Si sono costituiti in giudizio tutti i controinteressati - nominati rispettivamente sindaco, vice sindaco ed assessori - eccependo l´irricevibilità del ricorso, contestandone nel merito, la fondatezza.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d´Aosta respingeva nel merito il ricorso.

Sulla base dei riscontri documentali contenuti nel verbale delle operazioni elettorali relativi alle cinque schede contestate, il Tar riteneva infondate le censure; mentre, con riguardo alle altre schede, non contestate, perveniva alla conclusione della genericità dei vizi denunciati sintomo della natura (in parte qua) meramente esplorativa del gravame.

Appellano la sentenza C.O. e S.C.. Resistono M.F. e altri.

Alla pubblica udienza del 2 marzo 2916 la causa, su richiesta delle parti, è trattenuta in decisione.

Nei motivi d´appello, gli appellanti, oltre a denunciare gli errori di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nel valutare, sulla base del contenuto della verbalizzazione della sezione che le ha scrutinate, le cinque schede specificamente contestate, lamentano l´omesso esercizio dei poteri istruttori per non avere il Tar proceduto all´apertura dei plichi contenenti le schede contestate e all´analitica disamina di esse.

L´appello è infondato.

Comune denominatore dei motivi d´appello è il mancato assolvimento dei poteri istruttori del Tar che, non verificando de visu le schede contestate, sarebbe incorso in error in procedendo inficiante la validità della sentenza appellata.

In realtà l´analitico esame del contenuto della motivazione della sentenza palesa le ragioni giuridiche sottese alle valutazioni, anche di carattere processuale, espresse dal Tar.

Vi si legge che, su domanda del Collegio, "le parti hanno concordato sulla ricostruzione in fatto delle cinque schede che sono contestate nel verbale delle operazioni elettorali, così come effettuata in ricorso".

In definitiva, in ragione del carattere dispositivo oramai assunto dal processo amministrativo (cfr. artt. 2 e 64 c.p.a.) quantomeno nell´individuazione del thema deicdendi, l´oggetto del sindacato di legittimità è stato circoscritto dalle parti alla verifica della validità del voto espresso nelle cinque schede contestate alla stregua dei riscontri contenuti nel verbale di scrutinio.

Ogni altro attività istruttoria, oltre ad essere un defatigante fuor d´opera , avrebbe negativamente inciso sulla (ragionevole) durata del processo (cfr., art. 2 . comma 2, c.p.a.) che caratterizza, a sensi degli artt. 130 ess. c.p.a, il rito relativo alle operazioni elettorali.

L´esito della verifica, contrariamente a quanto lamentato dagli appellanti, è corretta e condivisibile.

Le cinque schede contestate, esaminate alla stregua dell´art. 52, commi 12 e 13, L.R. 9 febbraio 1995 n. 4, sono state correttamente valutate dal seggio:

a) nella scheda 1 il voto di lista dissociato da quello della preferenza è stato correttamente attribuito alla lista;

b) analogamente nella scheda 2 il voto dissociato alla lista 1, e di preferenza alla lista 2, non consente di attribuire il voto a quest´ultima;

c) nella scheda 3, valorizzando la volontà dell´elettore - in conformità al c.d. principio del favorvoti - il voto, ancorché graficamente espresso al di fuori dello spazio riservato nella scheda, è stato correttamente attribuito alla lista;

d) nella scheda 4 le modalità di manifestazione del voto denotano un chiaro segno di riconoscimento tanto che è stata legittimamente annullata;

e) nella scheda 5, una macroscopica macchia d´inchiostro blu su di essa, ha motivatamente indotto il seggio ad annullarla palesandosi come "non casuale segno di riconoscimento".

Quanto ai voti non specificamente contestati, va richiamato l´indirizzo giurisprudenziale da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi: il ricorso elettorale deve "indicare i vizi denunciati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le medesime" (cfr. Cons. St., n. 32 del 2014).

Viceversa, le censure riferite ad "almeno altre cinque schede", non specificamente indicate, senz´alcun riferimento alle operazioni elettorali di scrutinio, s´iscrivono nel ricorso di tipo esplorativo, volto a sollecitare un´indagine giudiziaria a tutto campo delle operazioni elettorali affrancata da riscontri obiettivi e, per quel che qui più rileva, dal parametro processuale del principio di prova incombente sulla parte ricorrente che governa l´ammissibilità del ricorso in materia elettorale (cfr. Cons. St.., sez. V, 15 luglio 2013 n. 3795).

Conclusivamente l´appello deve essere respinto.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio ravvisabili nel rilievo in fatto delle questioni dedotte in causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull´appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l´effetto, confermando la sentenza appellata, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2016 con l´intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Alessandro Maggio, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

 

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