Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Baffa), con sentenza del 22 luglio 2015, n. 115, pubblicata nel sito del Consiglio il 2 maggio 2016.
L´avvocato, così è stato stabilito, non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita (art. 66 ncdf, già 49 cdf). La rilevanza deontologica della violazione di tale precetto non è scriminata dalla circostanza che le iniziative stesse siano state espressamente volute dalla medesima parte assistita.
In allegato Sentenza
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