La questione è stata al centro di una riflessione da parte del Consiglio Nazionale Forense, culminata nella sentenza del 24 settembre 2015, n. 152, pubblicata nel sito istituzionale del Consiglio il 22 giugno 2016.
Il ricorso al CNF in materia disciplinare, ha infatti stabilito il CNF, è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dall´incolpato munito di "jus postulandi", ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all´albo dei professionisti abilitati all´esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.
Nel caso deciso con la pronuncia in commento, il ricorso al CNF - non sottoscritto personalmente dall´incolpato - era stato proposto a mezzo di avvocato non cassazionista. In applicazione del principio sopra esplicitato, il CNF ha dichiarato inammissibile l´impugnazione.
La decisione è stata assunta in coerenza con i precedenti arresti del CNF in subjecta materia (in senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 90).
Sentenza allegata
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