Lo ha stabilito, con Sentenza n. 12552 del 17/06/2016, la V Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale, in materia tributaria, il divieto di cui all´art. 43 bis del d.P.R. n. 602 del 1973 si applica esclusivamente ove la cessione dei crediti d´imposta sia l´oggetto del negozio concluso e non anche qualora ne integri un mero effetto, come nell´ipotesi di cessione di azienda, trattandosi di un´eccezione al principio generale della libera cedibilità dei crediti.
Sentenza allegata
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