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Pinto: "112 euro liquidati per un´intera causa sono un insulto, giudici spesso superficiali e prevenuti, burocrazie lente": la denuncia di Mauro Pagliuca

Abbiamo affrontato ampiamente la questione previdenziale ed assistenziale e ci ritorneremo sicuramente. Tuttavia, tra le problematiche che stanno mettendo in ginocchio la categoria, possiamo includere anche quelle relative ad un sistema che appare finalizzato a ridurre la capacità reddituale degli Avvocati, utilizzandola come criterio di sfoltimento degli Albi, in luogo di quel criterio meritocratico che la stessa Legge Professionale ha inteso promuovere:
- art. 1 co. 2 "L´ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in
considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta: d) favorisce l´ingresso alla professione di avvocato e l´accesso alla stessa,
in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito."
art. 21 co. 1. ".. Le modalità di accertamento dell´esercizio effettivo, continuativo, abituale e
prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione
sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell´articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale."
La riduzione della capacità reddituale non è, dunque, determinata solo da una generale crisi economica che colpisce i nostri assistiti, e quindi, indirettamente, anche noi, ma risulta inserita in un disegno di norme, prassi e procedure che hanno introdotto, da una parte, una serie di aumenti dei costi fissi della professione (contributi minimi obbligatori slegati dal reddito, obbligo di mediazione, obbligo del pos, obbligo dell´ assicurazione professionale, obbligo di stipula della polizza infortuni per i praticanti collaboratori e dipendenti, posto a carico dell´ Avvocato piuttosto che dell´ente previdenziale); e, dall´altra, fissano criteri e tempistiche di liquidazione dei compensi che comportano una sostanziale diminuzione dei fatturati (abrogazione delle tariffe forensi, ritardi nella liquidazione degli onorari da parte delle amministrazioni pubbliche, dm 55/2014).
Recentemente si assiste, altresì, ad una sistematica interpretazione restrittiva del dm 55/2014, se non addirittura ad una violazione dello stesso, laddove, ai fini della liquidazione del compenso, il Giudice non tenga conto dei valori MEDI indicati nelle tabelle, né degli aumenti previsti in considerazione delle particolari circostanze relative al pregio, all´importanza, alle difficoltà, all´urgenza, alla complessità, al valore dell´attività espletata (artt. 4 e 12 del dm 55/2014).
Tale orientamento è stato registrato, in particolare, nei decreti emessi ex Legge "Pinto" n. 89/2001, promossi per ottenere un´equa riparazione del danno, patrimoniale e non patrimoniale, per violazione del termine di ragionevole durata del processo, e ciò accade soprattutto in seguito alle modifiche introdotte dalla legge di stabilità del 2016, che non solo ha ridotto la misura dell´indennizzo fino ad un massimo di 800 euro per ogni anno eccedente il termine di durata ragionevole del processo (prima era di € 1.500), ma ha anche previsto una serie di cause di non indennizzabilità, riconducibili a condotte della parte non diligenti, dilatorie ed abusive. In pratica occorre dimostrare, a pena di inammissibilità della domanda, di avere esperito i cd "rimedi preventivi" alla irragionevole durata del processo (ad esempio, le istanze di anticipazione di udienza) e di non avere in alcun modo provocato, o concorso a determinare la lungaggine processuale lamentata (cioè, nel processo penale, dovremmo dimostrare di avere evitato l´estinzione del reato per prescrizione..). Anche il cd "piano di rientro" , organizzato mediante apposita Accordo tra il Ministero della Giustizia e la Banca d´Italia al fine di smaltire l´arretrato e accelerare le liquidazioni, si sta rivelando farraginoso ed inefficiente, a causa degli ostacoli burocratici tipici delle amministrazioni pubbliche e della carenza di personale assegnato al piano. Siamo, dunque, di fronte ad un esperimento acrobatico del legislatore, il quale, obbligato dalla CEDU a risarcire chi abbia subito un danno da lungaggine processuale, finisce poi con il causargli un ulteriore danno da lungaggine extra-processuale!
L´Avvocato Mauro Pagliuca, del Foro di Avellino, ci racconta la sua lunga esperienza in materia di Ricorsi "Pinto", analizzandone criticità e procedure ed allegando il decreto della Corte di Appello di Roma di accoglimento dell´opposizione che ha proposto avverso il provvedimento monitorio, in cui si era visto ridurre non solo la somma a titolo di danno morale, ma anche le spese di lite, liquidate, per un ricorso così difficile per decadenze e allegazioni, in soli 112,50 euro! Ecco quanto ci ha detto:
"Prima di affrontare gli aspetti tecnico-pratici relativi al pagamento degli indennizzi, è d´uopo una breve premessa: i tempi biblici a cui siamo costretti per conseguire la liquidazione degli indennizzi sono, in massima parte, dovuti alla sottovalutazione, da parte dei vari governi, della portata della legge Pinto in termini di esborsi per i Ministeri coinvolti. Ciò ha comportato che gli stanziamenti destinati al pagamento degli indennizzi siano stati sempre largamente insufficienti; aggiungiamo, poi, che le procedure di pagamento, delegate agli impiegati delle ragionerie delle Corti di Appello si sono rivelate inefficienti (poche unità chiamate a gestire, tal volta, migliaia di pratiche) e così si spiega l´arretrato spaventoso che incide tuttora nei pagamenti. Anche i magistrati chiamati a decidere i ricorsi, poi, non sono del tutto esenti da colpe: si registra, infatti, in questa materia, un numero molto elevato di errori materiali ( e non) che, naturalmente, allungano ulteriormente i tempi di pagamento. E´ un dato di fatto che, purtroppo, molti giudici trattano i nostri ricorsi con superficialità o addirittura con malcelata avversione (sintomatici sul punto sono i compensi liquidati).
Negli ultimi anni i fondi destinati al pagamento degli indennizzi sono notevolmente aumentati, ma non in misura tale da azzerare l´arretrato. Nel 2015, il Ministero ha elaborato un piano di rientro ( il cd. piano straordinario legge Pinto) che si è tradotto in sostanza nell´impiego di una task force dedicata presso il Ministero e nella sottoscrizione di una convenzione con la Banca d´Italia che è stata delegata all´istruttoria ed al successivo pagamento. E´ importante sottolineare che il piano straordinario attiene solo ai decreti emessi nei confronti del ministero della Giustizia, successivamente al 1 settembre 2015, limitatamente alle Corti di Appello di Roma, Perugia, Napoli, Salerno, Caltanissetta, Catanzaro, Genova, Lecce e Potenza.
Questa importante novità (ma solo per i decreti rientranti nel Piano) nella pratica, si traduce nella possibilità, per chi vuole percorrere la strada del pagamento spontaneo, di limitarsi a notificare copia conforme di ricorso e decreto al Ministero presso l´Avvocatura ed attendere. Di fatto, i decreti devono prima passare il vaglio dell´Avvocatura (che valuta eventuali opposizioni) poi vengono trasmessi alla task force istituita presso Ministero, che, dopo ulteriori non meglio specificati controlli, li smista alla Banca D´Italia, per la cd. istruttoria. La Banca d´Italia, a questo punto, invia una comunicazione a mezzo pec all´Avvocato domiciliatario con la quale richiede l´invio delle autocertificazioni previste dalla legge (scaricabili dal sito del Ministero) corredate dalla copia dei documenti di riconoscimento e codici fiscali di ricorrente ed antistatario. In pratica, l´istruttoria consiste nel verificare la regolarità di autocertificazioni, documenti e iban, dopodichè se non ci sono intoppi la pratica viene restituita al Ministero che finalmente emetterà il mandato di pagamento.
Per coloro i quali non intendono percorrere questa strada vi è sempre la possibilità di ricorrere al giudizio di ottemperanza (unica forma di esecuzione, in pratica, ammessa dal legislatore), ma solo dopo avere inviato le autocertificazioni al Ministero ed avere atteso sei mesi per l´eventuale pagamento spontaneo, a pena di improcedibilità del ricorso e ovviamente previa notifica del decreto all´Avvocatura (per il passaggio in giudicato) ed al Ministero presso la sede reale in forma esecutiva. Per quanto riguarda i pagamenti degli indennizzi di competenza del Mef, in teoria dopo aver notificato il decreto basterebbe inviare le autocertificazioni al Ministero ed attendere fiduciosamente, ma nella pratica il pagamento spontaneo è un evento quasi leggendario e l´unica strada per accelerare il pagamento è il giudizio di ottemperanza. Per i decreti emessi nei confronti del Ministero della Giustizia dalle Corti di Appello non rientranti nel piano straordinario, i pagamenti sono ancora di competenza delle ragionerie e trattandosi di Corti di Appello meno oberate, è maggiore la probabilità di conseguire il pagamento spontaneo con il semplice invio delle autocertificazioni, previa notifica del decreto, senza ricorrere all´ottemperanza.
Dopo un avvio abbastanza confortante (probabilmente perché il piano in fase sperimentale era limitato a tre Corti di Appello), i tempi dei pagamenti spontanei si stanno nuovamente dilatando ed attualmente ci vogliono circa due anni, dalla notifica, per ottenere il pagamento di un decreto. Non molto dissimili i tempi dei pagamenti con l´ottemperanza, tra spatium deliberandi, fissazione dell´udienza e prevedibile inerzia dei Commissari ad acta, ma è bene sapere che le sentenze di ottemperanza hanno sempre una corsia preferenziale nei pagamenti, per cui, laddove il Tar competente è abbastanza sollecito nel fissare l´udienza (Roma per esempio) il giudizio di ottemperanza (esente da C.U.) potrebbe essere un rimedio esperibile nelle more del pagamento spontaneo.
Quali sono le cause di queste inaccettabili disfunzioni? Beh sono agevolmente individuabili: oltre alla ormai cronica insufficienza di fondi, il personale delegato è inadeguato alla mole di lavoro (si pensi che alla Banca d´Italia pervengono 300 decreti a settimana) e le procedure di liquidazione sono farraginose, con passaggi a volte incomprensibili e richieste che invece di facilitare complicano la vita agli avvocati ( si pensi per es. al fatto assurdo che i ricorrenti debbano autocertificare di non essere stati pagati). Il tutto, ci duole dirlo, si inserisce in un disegno sistematico voluto dal nostro legislatore, teso al depotenziamento della legge Pinto, avviato con la riforma del 2012 (che ha l´unico merito di avere snellito le procedure) e portato a compimento con l´ennesima modifica al testo legislativo, del 2016, che, tra le alte cose, ha abbattuto in misura drastica gli indennizzi ed introdotto limiti e paletti per la proponibilità dei ricorsi."
Avvocato Daniela Nazzaro
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