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Richiesta risarcitoria inoltrata via fax all'assicurazione: no a improcedibilità della relativa domanda

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Inquadramento normativo: art. 115 c.p.c.; art. 145 codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005).

La richiesta di risarcimento danni alla propria compagnia di assicurazione: In caso di sinistro stradale, la domanda risarcitoria diretta alla propria compagnia di assicurazione va inoltrata attraverso raccomandata. Tuttavia è ammessa la possibilità di inoltrarla anche attraverso strumenti di comunicazione diversi dalla raccomandata, ove tale diversa modalità consenta di provare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario (Cass. n. 15749/2015, richiamata da Cass., n. 29464/2020).

Ammissibilità della domanda risarcitoria via fax: L'utilizzo del fax come strumento di trasmissioni di atti e documenti, garantisce, […]in via generale, una sufficiente certezza circa la ricezione del messaggio, tanto che l'utilizzo di tale mezzo è consentito anche per le comunicazioni nel processo civile, dovendosi così presumere che un documento spedito via fax sia giunto a destinazione quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire alcuna ulteriore prova, dovendo essere fornita prova contraria da chi afferma la mancata ricezione del messaggio (Cons. Stato,, n. 2951/2007, richiamato da Tribunale Roma, sentenza 30 ottobre 2008) della lettera fax avente valenza interruttiva della prescrizione (Tribunale Roma, sentenza 30 ottobre 2008). 

In buona sostanza con l'inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, è perfettamente logico presumere che detta trasmissione sia effettivamente avvenuta e che il destinatario abbia perciò avuto modo di acquisire piena conoscenza di quanto comunicatogli. Sarà suo onere [...] dedurre e dimostrare l'esistenza di elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione, non bastando certo a tal fine che egli si limiti a negarla (Cass., n. 5168/2012, richiamata da Cass. civ., n. 349/2013). Ne consegue l'ammissibilità, in caso di sinistro stradale, di richiesta risarcitoria inoltrata tramite fax alla propria compagnia di assicurazione. Un'ammissibilità, tra l'altro, che discende dall'art. 2712 c.c., secondo cui le rappresentazioni meccaniche di fatti o di cose, qual è appunto il fax, fanno piena prova di quei fatti e di quelle cose se il soggetto contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità. Nell'ipotesi in cui sia sollevata una contestazione in merito a tali riproduzioni e quindi al messaggio contenuto nel fax, occorrerà un disconoscimento circostanziato ed esplicito (Cass., n. 8998/2001, richiamata da Tribunale Roma, sentenza 30 ottobre 2008).

Richiesta risarcitoria via fax e procedibilità della domanda: Nel caso di richiesta risarcitoria inoltrata all'assicurazione a mezzo fax, se la compagnia cui è rivolta non contesta tempestivamente e specificamente la ricezione del fax e pone in essere difese che ne presuppongono l'avvenuta ricezione, in quest'ipotesi appare evidente l'ammissibilità di tale strumento di trasmissione e l'esclusione dell'improcedibilità della domanda risarcitoria. In punto, infatti, si fa rilevare che se: 

  • da un lato, è vero che detta domanda sarebbe improcedibile se inoltrata con strumenti diversi dalla raccomandata in quanto sarebbe esclusa l'equipollenza tra raccomandata e altri strumenti di comunicazione, tra quali il fax (Cass., n. 15749/2015);
  • dall'altro, è altrettanto vero il fatto che ove detta diversa modalità consenta di provare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario, in tal caso sarebbe possibile l'equipollenza tra i diversi strumenti di comunicazione della domanda risarcitoria (Cass., n. 15749/2015).

Con l'ovvia conseguenza che nell'ipotesi in cui sia stata inoltrata una richiesta risarcitoria via fax, ai fini della ricostruzione dei fatti, il giudice di merito dovrebbe valutare tutto il compendio probatorio - e non solo gli elementi proposti dall'attore -  e appurare che la ricezione in astratto potrebbe ritenersi provata perché non contestata e perché, comunque, ammessa da difese della compagnia di assicurazione logicamente incompatibili con la ritenuta ricezione della richiesta risarcitoria (Cass., n. 29464/2020).  

 

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