Le Sezioni Unite della Corte suprema di Cassazione hanno depositato le attesissime motivazioni della sentenza n. 8770/18, con la quale la suprema Corte ha affrontato legge di tantissime questioni emerse nell´ultimo periodo rispetto all´applicazione della legge sulla responsabilità medica "Gelli", ed in particolare il contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, nel merito è in riferimento alle prospettate questioni di l´applicazione intertemporale delle norme giuridiche.
Si tratta di una sentenza complessa, con la quale le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover affrontare una volta per tutte le importanti questioni prospettate, tentando, nei limiti del possibile, di offrire una soluzione costituzionalmente orientata alle problematiche che il dibattito giurisprudenziale aveva fatto emergere, anche e soprattutto alla luce della ratio legis e delle finalità che, con la legge Gelli, il legislatore aveva inteso perseguire.
Proprio a fronte della complessità della sentenza, ma anche della sua estrema importanza anche di carattere pratico, torneremo sull´argomento cercando di analizzare, nei prossimi giorni, tutti i profili salienti. intanto, però, è opportuno riassumere sinteticamente quanto la Suprema Corte ha ritenuto di affermare:
«L´esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall´esercizio di attività medico-chirurgica:
a) se l´evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da negligenza o imprudenza;
b) se l´evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
c) se l´evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto;
d) se l´evento si è verificato per colpa "grave" da imperizia nell´esecuzione di raccomandazioni, di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell´atto medico».
opportuno anche segnalare che nel corso dell´udienza, il sostituto procuratore presso la Corte di Cassazione aveva chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell´art. 590 sexies c.p..