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Responsabilità del datore di lavoro per infortunio sul lavoro: non si tratta di ipotesi di responsabilità oggettiva.

Sul tema si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con Sentenza n. 12347 del 2016 con la quale la Suprema Corte ha precisato che ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro, ex articolo 2087 c.c., in casi di infortunio sul lavoro, bisogna che vi sia il venir meno da parte di quest´ultimo di taluno degli accorgimenti necessari a garantire la salubrità e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
La responsabilità, in buona sostanza, secondo i Giudici Supremi, sarebbe da ascrivere al datore di lavoro solo nelle ipotesi in cui vi sia stata violazione degli obblighi imposti dalla Legge o comunque suggeriti dalle conoscenze tecniche e sperimentali in ordine all´attività svolta.
A ben vedere non è, dunque, secondo i Giudici di Piazza Cavour, configurabile, sic et simpliciter, una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, dovendosi piuttosto concretizzare un ipotesi lesiva collegata comunque a negligenza, imprudenza o imperizia del datore di lavoro o ancora all´inosservanza di Leggi, Regolamenti, Ordini o Discipline.
In tal senso spetta al datore di lavoro dare la prova liberatoria dimostrando la diligenza nel suo operato e l´adeguatezza delle misure di sicurezza adottate.
Sentenza allegata

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